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Articolo 13 per l’IA delle infrastrutture critiche: trasparenza e istruzioni per l’uso

Come si applica l’articolo 13 (trasparenza e istruzioni per l’uso) all’IA delle infrastrutture critiche: che cosa il fornitore comunica al deployer, perché l’articolo 86 non riguarda il punto 2, date, sanzioni e che cosa il regolamento lascia aperto.

I fornitori di sistemi di IA ad alto rischio per le infrastrutture critiche devono fornire ai deployer istruzioni per l’uso (articolo 13). Tali istruzioni devono permettere di interpretare l’output.

Si tratta di sistemi di IA destinati a essere utilizzati come componenti di sicurezza ai sensi dell’allegato III, punto 2. L’obbligo si applica dal 2 dicembre 2027, salvo che valga l’eccezione dell’articolo 6, paragrafo 3. Il diritto alla spiegazione dell’articolo 86 non riguarda il punto 2. Le sanzioni possono arrivare fino a 15 milioni di EUR o, per un’impresa, fino al 3 % del fatturato mondiale annuo. Si applica l’importo più alto (articolo 99, paragrafo 4). Passo successivo: rediga le istruzioni secondo l’articolo 13, paragrafo 3.

L’articolo 13 riguarda le istruzioni per il deployer

L’articolo 13 stabilisce obblighi del fornitore verso il deployer. Non prevede alcun obbligo di pubblicare informazioni né di spiegare una decisione a una persona interessata.

  • art. 13(1)
    Trasparenza che consente ai deployer di interpretare gli output

    I sistemi di IA ad alto rischio sono progettati e sviluppati in modo che il loro funzionamento sia sufficientemente trasparente da consentire ai deployer di interpretare l’output e utilizzarlo adeguatamente. Sono garantiti un tipo e un livello di trasparenza adeguati, che consentano al fornitore e al deployer di rispettare i loro obblighi di cui alla sezione 3.

  • art. 13(2)
    Istruzioni per l’uso

    I sistemi ad alto rischio sono accompagnati da istruzioni per l’uso, in un formato appropriato digitale o non digitale. Contengono informazioni concise, complete, corrette e chiare, pertinenti, accessibili e comprensibili per i deployer.

  • art. 13(3)(a), (b)
    Contenuto minimo: fornitore, prestazioni e limiti

    Le istruzioni contengono almeno l’identità e i dati di contatto del fornitore, nonché le caratteristiche, le capacità e i limiti delle prestazioni del sistema. Tra queste figura la finalità prevista. Figura il livello di accuratezza che ci si può attendere, comprese le metriche, di robustezza e cibersicurezza rispetto al quale il sistema è stato sottoposto a prova e convalidato, e le circostanze note che possono incidervi. Figurano le circostanze note o prevedibili che possono comportare rischi per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali. Se del caso o ove opportuno, figurano anche le capacità tecniche di spiegare l’output, le prestazioni per persone o gruppi specifici, le specifiche per i dati di input e le informazioni che consentono ai deployer di interpretare l’output.

  • art. 13(3)(c)–(f)
    Modifiche, sorveglianza, risorse e log

    Le istruzioni indicano inoltre le modifiche predeterminate dal fornitore al momento della valutazione iniziale della conformità, se presenti, e le misure di sorveglianza umana di cui all’articolo 14. Indicano le risorse computazionali e di hardware necessarie, la durata prevista e le misure di manutenzione, compresi gli aggiornamenti software. Se del caso, descrivono i meccanismi che consentono ai deployer di raccogliere, conservare e interpretare i log in conformità dell’articolo 12.

Quale IA per le infrastrutture critiche deve rispettare l’articolo 13

L’articolo 13 si applica solo ai sistemi di IA ad alto rischio. Le righe seguenti mostrano quando l’IA per le infrastrutture critiche diventa ad alto rischio.

  • Le infrastrutture critiche sono un ambito dell’allegato III, non un regime settoriale

    Il regolamento non prevede un regime settoriale per le infrastrutture critiche rivolto a fornitori o deployer. L’allegato III, punto 2, è l’ambito ad alto rischio intitolato «Infrastrutture critiche». Questo sito usa tali parole per l’IA che rientra nel regolamento tramite tale punto. Il punto 2 riguarda i sistemi di IA destinati a essere utilizzati come componenti di sicurezza nella gestione e nel funzionamento delle infrastrutture digitali critiche, del traffico stradale o nella fornitura di acqua, gas, riscaldamento o elettricità. L’articolo 3, punto 62, definisce le «infrastrutture critiche» rinviando all’articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2022/2557. Il regolamento non definisce separatamente le «infrastrutture digitali critiche». Il punto 2 non nomina il trasporto ferroviario, aereo o marittimo, né i porti o gli aeroporti. Un sistema destinato a uno di questi ambiti è ad alto rischio solo se un altro punto dell’allegato III o l’allegato I lo contempla.

  • Sono contemplati solo i componenti di sicurezza

    Un componente di sicurezza è un componente di un prodotto o di un sistema di IA che svolge una funzione di sicurezza per tale prodotto o sistema di IA o il cui guasto o malfunzionamento mette in pericolo la salute e la sicurezza di persone o beni. Un componente svolge una funzione di sicurezza quando la sua finalità prevista è prevenire o attenuare i rischi per la salute e la sicurezza di persone o beni (articolo 3, punto 14). I sistemi di IA utilizzati esclusivamente per aspetti non legati alla sicurezza come assistenza agli utenti, ottimizzazione delle prestazioni, efficienza dei servizi, automazione o praticità o controllo della qualità non sono considerati componenti di sicurezza (articolo 6, paragrafo 1 bis). I sistemi di IA il cui guasto o malfunzionamento metterebbe a rischio la salute e la sicurezza sono considerati componenti di sicurezza (articolo 6, paragrafo 1 ter). L’articolo 6, paragrafo 5, imponeva alla Commissione di fornire, entro il 2 febbraio 2026, orientamenti con un elenco esaustivo di esempi pratici di casi d’uso ad alto rischio e non ad alto rischio. Il considerando 55 del testo del 2024 descrive i componenti di sicurezza delle infrastrutture critiche come sistemi utilizzati per proteggere direttamente l’integrità fisica delle infrastrutture critiche o la salute e la sicurezza di persone e beni, ma non necessari al funzionamento del sistema. Precisa che i componenti destinati a essere utilizzati esclusivamente a fini di cibersicurezza non dovrebbero qualificarsi come componenti di sicurezza. Un considerando non è una regola vincolante. Stabilire se un dato strumento di previsione, ottimizzazione o manutenzione sia un componente di sicurezza è una questione per un giurista.

  • L’articolo 6, paragrafo 3, può escludere un sistema dall’allegato III

    Un sistema del punto 2 è ad alto rischio ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3 non è ad alto rischio se non presenta un rischio significativo di danno per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali, anche nel senso di non influenzare materialmente il risultato del processo decisionale. Il regolamento applica questa deroga quando è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti (articolo 6, paragrafo 3, lettere da a) a d)). Il sistema è destinato a eseguire un compito procedurale limitato. Oppure è destinato a migliorare il risultato di un’attività umana precedentemente completata. Oppure è destinato a rilevare schemi decisionali o deviazioni da schemi decisionali precedenti e non è finalizzato a sostituire o influenzare la valutazione umana precedentemente completata senza un’adeguata revisione umana. Oppure è destinato a eseguire un compito preparatorio per una valutazione pertinente ai fini dei casi d’uso elencati nell’allegato III. Come queste condizioni si combinino con la verifica del rischio significativo è una questione per un giurista. Il sistema è sempre ad alto rischio se effettua profilazione di persone fisiche. La profilazione è definita dall’articolo 4, punto 4, del GDPR (articolo 3, punto 52). Il fornitore che si avvale dell’eccezione documenta la propria valutazione prima che il sistema sia immesso sul mercato o messo in servizio. Deve inoltre registrare il sistema (articolo 6, paragrafo 4, articolo 49, paragrafo 2).

  • I prodotti dell’allegato I sono una via distinta

    Un sistema di IA può essere ad alto rischio anche ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1. Occorre che sia un componente di sicurezza di un prodotto, o un prodotto, disciplinato dalla normativa di armonizzazione dell’Unione elencata nell’allegato I, quando il prodotto deve essere sottoposto a una valutazione della conformità da parte di terzi. La sezione A dell’allegato I elenca, ad esempio, le attrezzature a pressione (punto 7) e gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi (punto 10). I requisiti per questi sistemi si applicano dal 2 agosto 2028 (articolo 113, lettera c), punto ii)). La sezione B elenca, ad esempio, il sistema ferroviario (punto 17, direttiva (UE) 2016/797). Per i sistemi ad alto rischio connessi a prodotti della sezione B si applicano solo l’articolo 6, paragrafo 1, l’articolo 60 bis e gli articoli da 102 a 112. Gli articoli 57, 58 e 59 si applicano solo nella misura in cui i requisiti per i sistemi di IA ad alto rischio siano stati integrati in tale normativa (articolo 2, paragrafo 2). Gli articoli da 9 a 15 non figurano tra le disposizioni che si applicano.

  • Fornitore e deployer

    Il fornitore sviluppa un sistema di IA, o lo fa sviluppare, e lo immette sul mercato o lo mette in servizio con il proprio nome o marchio (articolo 3, punto 3). La messa in servizio comprende la fornitura per uso proprio del fornitore (articolo 3, punto 11). Un gestore di reti, un comune o un’autorità stradale che sviluppa un sistema e lo mette in servizio con il proprio nome è quindi un fornitore. Chi usa un sistema sotto la propria autorità è un deployer (articolo 3, punto 4). Un deployer diventa fornitore in tre casi. Appone il proprio nome o marchio su un sistema ad alto rischio già immesso sul mercato, fatti salvi accordi contrattuali che prevedano una diversa ripartizione degli obblighi. Apporta una modifica sostanziale a tale sistema, che lo lascia ad alto rischio. Oppure modifica la finalità prevista di un sistema non ad alto rischio in modo che lo diventi (articolo 25, paragrafo 1). Il fornitore che aveva inizialmente immesso il sistema sul mercato o lo aveva messo in servizio non è più considerato fornitore di quel determinato sistema e deve cooperare strettamente con il nuovo fornitore (articolo 25, paragrafo 2). Ciò non vale se il fornitore iniziale ha chiaramente specificato che il suo sistema non deve essere trasformato in un sistema di IA ad alto rischio.

  • L’articolo 86 non riguarda il punto 2

    L’articolo 86, paragrafo 1, riconosce alla persona interessata un diritto alla spiegazione di una decisione adottata dal deployer sulla base dell’output di un sistema ad alto rischio dell’allegato III, «ad eccezione dei sistemi elencati al punto 2». Un deployer di un sistema del punto 2 non ne è quindi vincolato. I deployer di sistemi ad alto rischio di cui all’allegato III che adottano decisioni o assistono nell’adozione di decisioni riguardanti persone fisiche devono informarle che sono soggette all’uso del sistema (articolo 26, paragrafo 11).

  • Date

    I requisiti per questi usi dell’allegato III si applicano dal 2 dicembre 2027 (articolo 113, lettera c), punto i)). Un sistema immesso sul mercato o messo in servizio prima di tale data è coperto solo se in seguito subisce modifiche significative della progettazione. In ogni caso, i fornitori e i deployer di sistemi di IA ad alto rischio destinati a essere utilizzati da autorità pubbliche devono adottare le misure necessarie per conformarsi entro il 2 agosto 2030 (articolo 111, paragrafo 2). Gli articoli 43 e 49 (capo III, sezione 5) e gli articoli 72 e 73 (capo IX) non rientrano nell’articolo 113, lettera c). L’articolo 113 non indica una data propria per essi; secondo la sua regola generale si applicano quindi dal 2 agosto 2026. Come ciò si concili con la data sopra indicata è una questione per un giurista.

  • Sanzioni

    I fornitori devono garantire che i loro sistemi ad alto rischio rispettino i requisiti della sezione 2 del capo III, che comprende gli articoli da 9 a 15 (articolo 16, lettera a)). La violazione degli obblighi dei fornitori di cui all’articolo 16 o degli obblighi dei deployer di cui all’articolo 26 può essere punita con sanzioni amministrative pecuniarie. La sanzione arriva fino a 15 milioni di EUR o, per un’impresa, fino al 3 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore (articolo 99, paragrafo 4, lettere a) ed e)). Per le PMI, comprese le start-up, ogni sanzione arriva al massimo all’importo più basso tra i due (articolo 99, paragrafo 6). Lo stesso vale per le piccole imprese a media capitalizzazione (articolo 3, punto 14 ter, articolo 99, paragrafo 6 bis). Ciascuno Stato membro stabilisce norme che dispongano in quale misura possono essere inflitte sanzioni amministrative pecuniarie ad autorità pubbliche e organismi pubblici istituiti in tale Stato membro (articolo 99, paragrafo 8).

  • Portata e limiti del regolamento

    Il regolamento si applica ai fornitori e ai deployer che hanno il loro luogo di stabilimento o sono situati in un paese terzo, laddove l’output prodotto dal sistema di IA sia utilizzato nell’Unione (articolo 2, paragrafo 1, lettera c)). Non si applica a settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione e non pregiudica le competenze degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale (articolo 2, paragrafo 3). Non si applica ai sistemi di IA quando e nella misura in cui sono immessi sul mercato, messi in servizio o utilizzati, con o senza modifiche, esclusivamente per scopi militari, di difesa o di sicurezza nazionale (articolo 2, paragrafo 3). Non si applica agli obblighi dei deployer che sono persone fisiche che utilizzano sistemi di IA nel corso di un’attività non professionale puramente personale (articolo 2, paragrafo 10). Il regolamento non si applica ai sistemi o modelli di IA, ivi compresi i loro output, specificamente sviluppati e messi in servizio al solo scopo di ricerca e sviluppo scientifici (articolo 2, paragrafo 6). Non si applica alle attività di ricerca, prova o sviluppo relative a un sistema prima della sua immissione sul mercato o messa in servizio. La prova in condizioni reali non rientra in tale esclusione (articolo 2, paragrafo 8). I sistemi di IA rilasciati con licenza libera e open source sono esclusi dal regolamento. Tale esclusione non vale se sono immessi sul mercato o messi in servizio come sistemi di IA ad alto rischio, o se rientrano nell’articolo 5 o 50 (articolo 2, paragrafo 12).

Che cosa il regolamento lascia aperto per le infrastrutture critiche

  • Nessun formato per le istruzioni per l’uso nelle infrastrutture

    Il regolamento non nomina formato, modello o formulazione per le istruzioni per l’uso dei componenti di sicurezza delle infrastrutture. Il fornitore decide come presentare gli elementi richiesti dall’articolo 13, paragrafo 3. Il regolamento stesso non nomina alcuna norma armonizzata. I sistemi ad alto rischio conformi alle norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea si presumono conformi ai requisiti della sezione 2, nella misura in cui tali norme li contemplano (articolo 40, paragrafo 1). La Commissione elabora orientamenti sull’applicazione pratica dei requisiti e degli obblighi di cui agli articoli da 8 a 15, 25 e 26 (articolo 96, paragrafo 1, lettera a)).

  • Esempio: le condizioni di esercizio nelle istruzioni per l’uso

    Esempio, non un requisito del regolamento: le istruzioni per l’uso di un componente di sicurezza potrebbero indicare le condizioni di esercizio in cui ne è stata misurata l’accuratezza e quelle in cui non ci si dovrebbe affidare al suo output. L’articolo 13, paragrafo 3, lettera b), punti ii) e iii), richiedono il livello di accuratezza sottoposto a prova e le circostanze che possono influenzarlo o dar luogo a rischi.

  • Esempio: descrivere la procedura di arresto

    Esempio, non un requisito del regolamento: le istruzioni per l’uso potrebbero descrivere la procedura di arresto e lo stato che il sistema raggiunge quando si ferma. L’articolo 13, paragrafo 3, lettera d), richiede le misure di sorveglianza umana di cui all’articolo 14.

Domande sull’articolo 13 nelle infrastrutture critiche

Il fornitore deve pubblicare informazioni su un componente di sicurezza di un’infrastruttura?

L’articolo 13 richiede istruzioni per l’uso con informazioni pertinenti, accessibili e comprensibili per i deployer (articolo 13, paragrafo 2). Non prevede alcun obbligo di pubblicarle al pubblico.

Le istruzioni per l’uso devono indicare l’accuratezza del sistema?

Sì. L’articolo 13, paragrafo 3, lettera b), punto ii), richiede il livello di accuratezza che ci si può attendere, comprese le metriche, di robustezza e cibersicurezza rispetto al quale il sistema è stato sottoposto a prova e convalidato. Il regolamento non nomina alcun valore.

Una persona interessata da una decisione assistita dall’IA di un gestore di reti ha diritto a una spiegazione?

Non ai sensi dell’articolo 86 per un sistema del punto 2, che l’articolo 86, paragrafo 1, esclude. L’articolo 26, paragrafo 11, può comunque imporre al deployer di informare le persone fisiche che sono soggette all’uso del sistema.

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