Articolo 13 regolamento IA: trasparenza e istruzioni per l’uso
L’articolo 13 richiede che i fornitori diano ai deployer istruzioni per l’uso. Questa guida ne elenca il contenuto e ciò che i deployer ne fanno.
I fornitori di sistemi di IA ad alto rischio devono dare ai deployer istruzioni per l’uso e un sistema trasparente (articolo 13).
Questo riguarda i sistemi immessi sul mercato o messi in servizio nell’UE. Si applica dal 2 dicembre 2027 (allegato III) e dal 2 agosto 2028 (allegato I). I deployer sono le organizzazioni che usano il sistema. La trasparenza deve consentire loro di interpretare l’output (articolo 13(1)). Le istruzioni devono indicare il fornitore, l’accuratezza testata e i rischi noti e descrivere la sorveglianza umana (articolo 13(3)). Le sanzioni arrivano a 15 milioni di EUR o al 3 % del fatturato mondiale annuo, se superiore (articolo 99(4)). Prossimo passo: confrontare le istruzioni con l’articolo 13(3).
Le istruzioni per l’uso devono contenere almeno queste informazioni
L’articolo 13(3) elenca il contenuto minimo alle lettere da a) a f). Le schede seguenti raggruppano questi punti. Le istruzioni devono essere concise, complete, corrette e chiare, in un formato digitale appropriato o di altro tipo (articolo 13(2)).
Identità e recapiti del fornitore
Indichi il nome e i recapiti del fornitore e, se presente, del suo rappresentante autorizzato (articolo 13(3), lettera a)).
Finalità prevista e prestazioni testate
Indichi la finalità prevista. Indichi il livello di accuratezza, robustezza e cibersicurezza con cui il sistema è stato testato e convalidato e che ci si può attendere, con le relative metriche. Aggiunga le circostanze che possono influenzarlo (articolo 13(3), lettera b), punti i) e ii)).
Rischi noti e uso improprio prevedibile
Descriva le circostanze note o prevedibili, compreso l’uso improprio ragionevolmente prevedibile, che possono comportare rischi per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali (articolo 13(3), lettera b), punto iii)).
Spiegazione, gruppi di persone e dati
Ove applicabile o opportuno, descriva come il sistema spiega il proprio output, le sue prestazioni per determinate persone o gruppi di persone, le specifiche dei dati di input e i set di dati di addestramento, convalida e prova utilizzati (articolo 13(3), lettera b), punti da iv) a vii)).
Modifiche predeterminate dal fornitore
Elenchi le modifiche al sistema e alle sue prestazioni che ha predeterminato al momento della valutazione della conformità iniziale (la verifica prima del lancio che il sistema rispetta il regolamento), se presenti (articolo 13(3), lettera c)).
Misure di sorveglianza umana
Descriva le misure di sorveglianza umana dell’articolo 14, comprese le misure tecniche che aiutano i deployer a interpretare gli output (articolo 13(3), lettera d)).
Risorse, durata, manutenzione e log
Indichi le risorse informatiche e hardware necessarie, la durata di vita prevista e la manutenzione, con la sua frequenza e gli aggiornamenti software (articolo 13(3), lettera e)). Ove pertinente, descriva i meccanismi che permettono ai deployer di raccogliere, archiviare e interpretare i log ai sensi dell’articolo 12 (articolo 13(3), lettera f)).
Quattro modi per mantenere corrette le istruzioni
L’articolo 13 fissa il contenuto, non il processo. Queste quattro pratiche mantengono le istruzioni complete e aggiornate.
Redigere a partire dai documenti esistenti
Ricavi i dati del sistema da schede del modello, schede tecniche e rapporti di valutazione, e tenga le istruzioni sotto controllo di versione accanto al codice.
Tenere traccia di limiti e modifiche
Annoti ogni limite noto e ogni modalità di guasto in un registro delle modifiche. Aggiorni le istruzioni a ogni modifica del sistema.
Indicare le prestazioni per gruppo
Ove opportuno, indichi le prestazioni del sistema per le persone o i gruppi di persone specifici sui quali è destinato a essere usato (articolo 13(3), lettera b), punto v)).
Spiegare come leggere gli output
Spieghi ai deployer come interpretare gli output, per esempio con punteggi di confidenza o spiegazioni quando il sistema li fornisce, e quali misure di sorveglianza umana si applicano (articolo 13(3), lettera b), punto vii), e lettera d)).
I deployer usano le istruzioni per adempiere ai propri obblighi
I deployer devono adottare misure tecniche e organizzative adeguate per usare il sistema secondo le sue istruzioni per l’uso (articolo 26(1)). Usano inoltre le informazioni dell’articolo 13 per la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, quando è richiesta (articolo 26(9)). Un deployer può seguire soltanto ciò che dicono le istruzioni.
L’articolo 13 si applica solo ai sistemi di IA ad alto rischio
Un sistema è ad alto rischio se rientra in un settore dell’allegato III, salvo che si applichi un’esenzione dell’articolo 6(3). Un sistema che effettua la profilazione di persone fisiche è sempre ad alto rischio. Lo è anche se è un prodotto dell’allegato I che richiede una valutazione della conformità da parte di terzi, o un suo componente di sicurezza (articolo 6). I fornitori sono coperti quando immettono un sistema sul mercato dell’UE o lo mettono in servizio nell’UE, ovunque siano stabiliti (articolo 2(1), lettera a)). Anche i fornitori e i deployer di paesi terzi sono coperti quando l’output del sistema è utilizzato nell’UE (articolo 2(1), lettera c)). I sistemi ad alto rischio legati a prodotti disciplinati dalla normativa dell’allegato I, sezione B, sono esclusi da l’articolo 13 (articolo 2(2)). Per i prodotti dell’allegato I, sezione A, alcuni requisiti possono essere limitati (articolo 2(13)). Ciò riguarda gli articoli da 9 a 15 e da 17 a 25, se la normativa settoriale offre una protezione equivalente o superiore. Gli atti delegati attesi entro il 2 agosto 2027 preciseranno quali. Il regolamento esclude gli usi militari, di difesa e di sicurezza nazionale e i sistemi sviluppati unicamente per la ricerca scientifica (articolo 2(3) e (6)). Esclude anche la ricerca e le prove prima dell’immissione sul mercato (articolo 2(8)). I sistemi già immessi sul mercato o in servizio prima della data di applicazione sono coperti solo dopo modifiche significative della progettazione. In ogni caso, i fornitori e i deployer di sistemi di IA ad alto rischio destinati a essere utilizzati da autorità pubbliche devono adottare le misure necessarie per conformarsi entro il 2 agosto 2030 (articolo 111(2)).
Domande frequenti: formato, open source, schede del modello e sanzioni
Che formato devono avere le istruzioni per l’uso?
Il regolamento non fissa un formato di file. L’articolo 13(2) richiede un formato digitale appropriato o di altro tipo, con informazioni concise, complete, corrette e chiare, accessibili e comprensibili per i deployer. Un PDF, una pagina web o la documentazione fornita con il software possono andare bene se sono complete e chiare.
L’articolo 13 si applica all’IA open source?
Solo se il sistema è immesso sul mercato o messo in servizio come sistema di IA ad alto rischio (articolo 2(12)). Allora il fornitore deve fornire le istruzioni per l’uso anche se il codice è pubblico.
In cosa l’articolo 13 si distingue dalla documentazione tecnica dell’articolo 11?
La documentazione tecnica dell’articolo 11 è redatta prima dell’immissione sul mercato per dimostrare alle autorità e agli organismi notificati (organismi di valutazione indipendenti) che il sistema è conforme (articolo 11(1)). Le istruzioni dell’articolo 13 vanno ai deployer, perché usino correttamente il sistema.
Cosa succede se il deployer ignora le istruzioni?
Il fornitore deve fornire istruzioni corrette (articolo 13) e il deployer deve usare il sistema in base a esse (articolo 26(1)). Il deployer che non lo fa viola un proprio obbligo. Può essere sanzionato fino a 15 milioni di EUR o al 3 % del fatturato mondiale annuo, se superiore (articolo 99(4)).
Una scheda del modello basta come istruzioni per l’uso?
Solo se copre ogni punto dell’articolo 13(3), compresi i recapiti del fornitore, le misure di sorveglianza umana e la manutenzione. Confronti la sua scheda del modello con le schede sopra e aggiunga ciò che manca.
Quali sono le sanzioni e il limite è più basso per le PMI?
Per i fornitori (articolo 16) e i deployer (articolo 26), le sanzioni arrivano fino a 15 milioni di EUR o al 3 % del fatturato mondiale annuo, se superiore (articolo 99(4)). Per le PMI, comprese le start-up, e per le piccole imprese a media capitalizzazione il limite è il minore dei due importi (articolo 99(6) e (6 bis)). Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni (articolo 99(1)).
Da leggere dopo: documentazione tecnica, sorveglianza umana e obblighi dei deployer
Articolo 11: documentazione tecnica
I fornitori redigono la documentazione tecnica prima dell’immissione sul mercato per dimostrare che il sistema è conforme.
Articolo 14: sorveglianza umana
Le istruzioni per l’uso devono descrivere le misure di sorveglianza richieste dall’articolo 14.
Articolo 26: obblighi dei deployer
I deployer usano il sistema secondo le istruzioni, lo monitorano e conservano i log.
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