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Checklist di conformità al Regolamento sull'IA

Una checklist degli obblighi del regolamento (UE) 2024/1689 per ruolo e classe di rischio, con l'articolo di ogni punto.

Questa checklist riguarda il regolamento sull'IA (regolamento (UE) 2024/1689). Riguarda fornitori, deployer, importatori, distributori, fabbricanti e rappresentanti autorizzati per il mercato dell'UE (articolo 2). Copre anche gli output di IA usati nell'UE. Le pratiche vietate sono vietate dal 2 febbraio 2025. Gli obblighi di trasparenza dell'articolo 50 si applicano dal 2 agosto 2026. Gli obblighi per l'alto rischio si applicano dal 2 dicembre 2027 (allegato III) o dal 2 agosto 2028 (allegato I). Gli articoli 2, paragrafo 2, e 111, paragrafo 2, fissano dei limiti. Le pratiche vietate comportano sanzioni fino a 35 milioni di EUR. Per un'impresa il massimale è il 7% del fatturato mondiale annuo, se superiore (articolo 99, paragrafo 3). Scegliete qui sotto il vostro profilo.

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Quali obblighi si applicano da quale data

2 febbraio 2025

Pratiche vietate

Si applicano i divieti dell'articolo 5 e le disposizioni generali (articolo 113, lettera a).

2 agosto 2025

Modelli di IA per finalità generali

Il capo V (articoli da 51 a 56) si applica ai fornitori di modelli di IA per finalità generali. Si applicano anche le sanzioni (capo XII), tranne l'articolo 101 (articolo 113, lettera b).

2 agosto 2026

Obblighi di trasparenza

Si applicano l'articolo 50 e la data generale di applicazione del regolamento; la Commissione può sanzionare i fornitori di modelli di IA per finalità generali (articolo 101). I fornitori di sistemi generativi immessi sul mercato in precedenza devono rispettare l'articolo 50, paragrafo 2, entro il 2 dicembre 2026 (articolo 111, paragrafo 4).

2 dicembre 2026

Due nuovi divieti

L'articolo 5, paragrafo 1, lettere ba) e bb), vieta i sistemi di IA che generano immagini intime o sessualmente esplicite di persone identificabili senza il loro consenso e materiale pedopornografico. L'articolo 5, paragrafi 1 bis e 1 ter, stabilisce le condizioni (articolo 113, lettera a, come modificato).

2 agosto 2027

Modelli di IA per finalità generali esistenti

I fornitori di modelli immessi sul mercato prima del 2 agosto 2025 devono aver adottato entro questa data le misure necessarie per conformarsi (articolo 111, paragrafo 3).

2 dicembre 2027

Obblighi per l'alto rischio: sistemi dell'allegato III

Il capo III, sezioni da 1 a 3 (articoli da 6 a 27, tranne l'articolo 6, paragrafo 5) si applica ai sistemi classificati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III (articolo 113, lettera c). I sistemi già immessi sul mercato o messi in servizio sono coperti solo dopo modifiche significative della progettazione; in ogni caso, i fornitori e i deployer di sistemi di IA ad alto rischio destinati a essere utilizzati da autorità pubbliche devono adottare le misure necessarie per conformarsi entro il 2 agosto 2030 (articolo 111, paragrafo 2). I componenti dei sistemi IT su larga scala dell'allegato X immessi sul mercato prima del 2 agosto 2027 devono essere conformi entro il 31 dicembre 2030 (articolo 111, paragrafo 1).

2 agosto 2028

Obblighi per l'alto rischio: sistemi dell'allegato I

Gli stessi articoli si applicano ai sistemi classificati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I (articolo 113, lettera c). Per i prodotti disciplinati dagli atti dell'allegato I, sezione B, si applicano solo l'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 60 bis e gli articoli da 102 a 112 (articolo 2, paragrafo 2).

Passaggio 1 — Individuare il vostro ruolo

I vostri obblighi dipendono dal ruolo ai sensi dell'articolo 3. Un'organizzazione può avere più ruoli.

Il regolamento non si applica ai sistemi usati esclusivamente per scopi militari, di difesa o di sicurezza nazionale (articolo 2, paragrafo 3), ai sistemi sviluppati e messi in servizio specificamente al solo scopo di ricerca e sviluppo scientifici (articolo 2, paragrafo 6), alla ricerca, alle prove e allo sviluppo prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio, ma le prove in condizioni reali restano coperte (articolo 2, paragrafo 8), né ai deployer persone fisiche che usano l'IA in un'attività puramente personale e non professionale (articolo 2, paragrafo 10). I sistemi di IA con licenza libera e open source sono coperti solo se ad alto rischio o rientranti nell'articolo 5 o 50 (articolo 2, paragrafo 12).

Fornitore

Art. 3(3)

Sviluppate un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali, o lo fate sviluppare, e lo immettete sul mercato o mettete in servizio il sistema di IA con il vostro nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito.

Sistemi ad alto rischio: si applica l'articolo 16

Deployer

Art. 3(4)

Usate un sistema di IA sotto la vostra autorità, come persona fisica o giuridica, autorità pubblica o altro organismo. L'uso puramente personale e non professionale è escluso.

Sistemi ad alto rischio: si applica l'articolo 26; l'articolo 50, paragrafi 3 e 4, riguarda alcuni sistemi

Fornitore di un modello di IA per finalità generali

Art. 3(63)

Immettete sul mercato dell'UE un modello con generalità significativa, in grado di svolgere con competenza un'ampia gamma di compiti distinti (articolo 3, punto 63).

Si applicano gli articoli 53 e 54; l'articolo 55 aggiunge obblighi per i modelli con rischio sistemico

Importatore / Distributore

Art. 3(6)/(7)

Un importatore immette sul mercato dell'UE un sistema di IA che reca il nome o il marchio di una persona stabilita fuori dall'UE. Un distributore mette a disposizione sul mercato dell'UE un sistema senza esserne il fornitore o l'importatore.

Sistemi ad alto rischio: si applicano gli articoli 23 e 24

Passaggio 2 — Verificare le pratiche vietate (articolo 5)

I divieti si applicano dal 2 febbraio 2025; le relative sanzioni possono essere inflitte dal 2 agosto 2025: fino a 35 milioni di EUR o, per un'impresa, al 7% del fatturato mondiale annuo, se superiore (articolo 99, paragrafo 3). Per le PMI il massimale è il più basso dei due importi (articolo 99, paragrafo 6).

Verificate che nessuna di queste pratiche faccia parte di un sistema che immettete sul mercato, mettete in servizio o utilizzate. Diversi punti prevedono eccezioni o condizioni, indicate nel punto stesso. Le lettere ba) e bb) e i paragrafi 1 bis e 1 ter si applicano dal 2 dicembre 2026.

Passaggio 3 — Verificare se il vostro sistema di IA è ad alto rischio

Un sistema è ad alto rischio in due casi: rientra in un settore dell'allegato III (articolo 6, paragrafo 2) oppure è un componente di sicurezza di un prodotto, o esso stesso un prodotto, disciplinato da un atto dell'allegato I, sezione A, che richiede una valutazione della conformità da parte di terzi (articolo 6, paragrafo 1). Ne sono un esempio i dispositivi medici. Per i prodotti disciplinati dagli atti dell'allegato I, sezione B, come veicoli a motore, aviazione civile e macchinari, si applicano solo l'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 60 bis e gli articoli da 102 a 112 (articolo 2, paragrafo 2).

Allegato III, punto 1 — Biometria

Identificazione biometrica remota (non la semplice verifica), categorizzazione biometrica in base ad attributi sensibili, riconoscimento delle emozioni

Allegato III, punto 2 — Infrastrutture critiche

Componenti di sicurezza in infrastrutture digitali critiche, traffico stradale e fornitura di acqua, gas, riscaldamento o elettricità

Allegato III, punto 3 — Istruzione e formazione professionale

Accesso e ammissione, valutazione dei risultati dell'apprendimento, valutazione del livello di istruzione, rilevamento di comportamenti vietati durante le prove

Allegato III, punto 4 — Occupazione e gestione dei lavoratori

Reclutamento e selezione, decisioni sulle condizioni di lavoro, promozione e cessazione, assegnazione dei compiti, monitoraggio e valutazione delle prestazioni

Allegato III, punto 5 — Servizi privati e pubblici essenziali

Ammissibilità a prestazioni pubbliche, punteggio di credito (non il rilevamento di frodi), valutazione del rischio e determinazione dei prezzi per assicurazioni vita e malattia, chiamate di emergenza e relativo smistamento

Allegato III, punto 6 — Attività di contrasto

Rischio di diventare vittima di reati, poligrafi, affidabilità delle prove, rischio di reato o recidiva, profilazione nelle indagini penali

Allegato III, punto 7 — Migrazione, asilo e gestione delle frontiere

Poligrafi, valutazione dei rischi delle persone in ingresso, esame di domande di asilo, visto e permesso di soggiorno, rilevamento o identificazione di persone (esclusa la verifica dei documenti di viaggio)

Allegato III, punto 8 — Amministrazione della giustizia e processi democratici

Sistemi che aiutano le autorità giudiziarie a ricercare e applicare fatti e diritto e sistemi che influenzano l'esito di un'elezione o di un referendum o il comportamento di voto

Eccezione alla classificazione ad alto rischio (articolo 6, paragrafo 3)

Un sistema di un settore dell'allegato III non è ad alto rischio se non presenta un rischio significativo per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali e soddisfa una di quattro condizioni: compito procedurale limitato, miglioramento del risultato di un'attività umana già completata, rilevamento di schemi decisionali senza sostituire la valutazione umana, o compito preparatorio. Un sistema che effettua profilazione di persone fisiche è sempre ad alto rischio. Il fornitore deve documentare la valutazione prima dell'immissione sul mercato (articolo 6, paragrafo 4) e registrare il sistema (articolo 49, paragrafo 2).

Passaggio 4 — Requisiti e obblighi del fornitore di sistemi ad alto rischio (articoli da 9 a 17)

Si applica dal 2 dicembre 2027 (sistemi dell'allegato III) o dal 2 agosto 2028 (sistemi dell'allegato I). Sanzioni per la violazione degli obblighi del fornitore: fino a 15 milioni di EUR o, per un'impresa, al 3% del fatturato mondiale annuo, se superiore; per le PMI il massimale è l'importo più basso (articolo 99, paragrafi 4 e 6). Per alcuni prodotti dell'allegato I, atti delegati previsti entro il 2 agosto 2027 possono limitare parte di questi obblighi (articolo 2, paragrafo 13).

Articolo 9 — Sistema di gestione dei rischi

Un processo continuo e iterativo durante l'intero ciclo di vita, con riesame periodico (articolo 9, paragrafo 2).

Articolo 10 — Governance e gestione dei dati

Si applica ai set di dati di addestramento, convalida e prova; per i sistemi senza addestramento di modelli, solo ai set di prova (articolo 10, paragrafo 6).

Articolo 11 — Documentazione tecnica (allegato IV)

Redatta prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio del sistema e tenuta aggiornata; conservata a disposizione delle autorità per 10 anni (articolo 18).

Articolo 12 — Tenuta dei registri e registrazione

Il sistema deve consentire tecnicamente la registrazione automatica degli eventi durante il suo ciclo di vita (articolo 12, paragrafo 1); i fornitori conservano i log sotto il loro controllo per un periodo adeguato alla finalità prevista, di almeno sei mesi (articolo 19, paragrafo 1).

Articolo 13 — Trasparenza e fornitura di informazioni

Ogni sistema di IA ad alto rischio è accompagnato da istruzioni per l'uso destinate ai deployer (articolo 13, paragrafo 2).

Articolo 14 — Sorveglianza umana

Le persone fisiche devono poter sorvegliare efficacemente il sistema durante l'uso. Il regolamento non richiede l'approvazione umana di ogni decisione; le misure devono essere commisurate ai rischi, all'autonomia e al contesto (articolo 14, paragrafo 3). Le capacità elencate all'articolo 14, paragrafo 4, si applicano in modo appropriato e proporzionato. L'identificazione biometrica remota (allegato III, punto 1, lettera a) richiede la verifica separata di due persone, con eccezioni (articolo 14, paragrafo 5).

Articolo 15 — Accuratezza, robustezza e cybersicurezza

I sistemi ad alto rischio devono raggiungere un livello adeguato di accuratezza, robustezza e cibersicurezza e mantenerlo durante l'intero ciclo di vita (articolo 15, paragrafo 1).

Articolo 17 — Sistema di gestione della qualità

Il sistema di gestione della qualità è documentato in politiche, procedure e istruzioni e comprende almeno 13 aspetti (articolo 17, paragrafo 1). La sua attuazione è proporzionata alle dimensioni del fornitore (articolo 17, paragrafo 2).

Articoli 16, 20 e 21 — Altri obblighi del fornitore

Passaggio 5 — Valutazione della conformità e registrazione (articoli 43 e 49)

Entrambi sono dovuti prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio del sistema.

Articolo 43 — Valutazione della conformità

Articolo 49 — Registrazione nella banca dati dell'UE

Passaggio 6 — Obblighi del deployer di sistemi di IA ad alto rischio (articoli 26 e 27)

Si applica ai deployer di sistemi di IA ad alto rischio: imprese, persone fisiche, autorità pubbliche e altri organismi che li usano sotto la loro autorità. Si applica dal 2 dicembre 2027 (sistemi dell'allegato III) o dal 2 agosto 2028 (sistemi dell'allegato I). Sanzioni per la violazione dell'articolo 26: fino a 15 milioni di EUR o, per un'impresa, al 3% del fatturato mondiale annuo, se superiore; per le PMI il massimale è l'importo più basso (articolo 99, paragrafi 4 e 6). L'articolo 27 non figura nell'articolo 99, paragrafo 4.

Passaggio 7 — Obblighi dei modelli di IA per finalità generali (articoli da 53 a 55)

Si applica ai fornitori di modelli di IA per finalità generali. Gli obblighi si applicano dal 2 agosto 2025; per i modelli immessi sul mercato prima di tale data, entro il 2 agosto 2027 (articolo 111, paragrafo 3). La Commissione può infliggere sanzioni ai fornitori dal 2 agosto 2026: fino al 3% del fatturato mondiale annuo o a 15 milioni di EUR, se superiore (articolo 101). I modelli rilasciati con licenza libera e open source che consente accesso, uso, modifica e distribuzione, con parametri, informazioni sull'architettura e sull'uso pubblici, sono esentati dall'articolo 53, paragrafo 1, lettere a) e b), salvo rischio sistemico (articolo 53, paragrafo 2).

Tutti i fornitori di modelli di IA per finalità generali (articoli 53 e 54)

Modelli con rischio sistemico (articoli 51, 52 e 55)

Un modello è classificato come a rischio sistemico se ha capacità di impatto elevato, valutate con strumenti tecnici e parametri di riferimento, o se la Commissione lo decide (articolo 51, paragrafo 1). Le capacità di impatto elevato sono presunte quando l'addestramento ha usato più di 1025 operazioni in virgola mobile (articolo 51, paragrafo 2). I fornitori lo notificano alla Commissione senza ritardo ed entro due settimane dal soddisfacimento della condizione e possono presentare argomenti secondo cui il modello non presenta rischi sistemici (articolo 52, paragrafi 1 e 2).

Passaggio 8 — Obblighi di trasparenza (articolo 50)

Si applica dal 2 agosto 2026 ai fornitori e ai deployer dei sistemi indicati di seguito, anche se ad alto rischio (articolo 50, paragrafo 6). I fornitori di sistemi generativi immessi sul mercato prima di tale data devono rispettare l'articolo 50, paragrafo 2, entro il 2 dicembre 2026 (articolo 111, paragrafo 4). I sistemi autorizzati dalla legge a rilevare, prevenire, indagare o perseguire reati sono esentati da diversi obblighi, come indicato. Sanzioni: fino a 15 milioni di EUR o, per un'impresa, al 3% del fatturato mondiale annuo, se superiore (articolo 99, paragrafo 4).

Fornitori (articolo 50, paragrafi 1 e 2)

Deployer (articolo 50, paragrafi 3 e 4)

Passaggio 9 — Monitoraggio successivo all'immissione sul mercato e segnalazione degli incidenti gravi (articoli 72 e 73)

I fornitori segnalano un incidente grave immediatamente dopo aver stabilito un nesso causale tra il sistema e l'incidente, o la sua ragionevole probabilità, e comunque entro 15 giorni da quando il fornitore o il deployer ne viene a conoscenza; entro 2 giorni in caso di violazione diffusa o di interruzione di infrastrutture critiche, ed entro 10 giorni dopo un decesso (articolo 73, paragrafi da 2 a 4).

Passaggio 10 — Obblighi del rappresentante autorizzato per i sistemi ad alto rischio (articolo 22)

I fornitori stabiliti in paesi terzi nominano con mandato scritto un rappresentante autorizzato nell'Unione prima di mettere a disposizione sul mercato dell'Unione un sistema ad alto rischio (articolo 22, paragrafo 1). Il mandato comprende questi compiti (articolo 22, paragrafo 3).

Passaggio 11 — Obblighi di importatori e distributori di sistemi ad alto rischio (articoli 23 e 24)

Gli importatori verificano il sistema prima di immetterlo sul mercato; i distributori, prima di metterlo a disposizione sul mercato.

Importatori (articolo 23)

Distributori (articolo 24)

Passaggio 12 — Alfabetizzazione in materia di IA per fornitori e deployer (articolo 4)

Si applica a ogni fornitore e deployer di sistemi di IA, qualunque sia la classe di rischio, dal 2 febbraio 2025. Il regolamento non richiede un livello specifico di alfabetizzazione in materia di IA a nessun individuo (articolo 4, paragrafo 1).

Sanzioni: tre livelli nell'articolo 99 e uno per i modelli di IA per finalità generali nell'articolo 101

Categoria di violazioneSanzione massima (l'importo più alto)
Pratiche vietate (articolo 5)Fino a 35 milioni di EUR o, per un'impresa, al 7% del fatturato mondiale annuo, se superiore (articolo 99, paragrafo 3)
Obblighi di fornitori (articolo 16), rappresentanti autorizzati (22), importatori (23), distributori (24), fornitori e operatori ai sensi dell'articolo 25, paragrafi 2 e 4, deployer (26), organismi notificati e obblighi di trasparenza (50)Fino a 15 milioni di EUR o, per un'impresa, al 3% del fatturato mondiale annuo, se superiore (articolo 99, paragrafo 4)
Informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti fornite a organismi notificati o autorità nazionali in risposta a una richiesta (articolo 99, paragrafo 5)Fino a 7,5 milioni di EUR o, per un'impresa, all'1% del fatturato mondiale annuo, se superiore (articolo 99, paragrafo 5)
Fornitori di modelli di IA per finalità generali, sanzionati dalla Commissione (articolo 101)Fino a 15 milioni di EUR o al 3% del fatturato mondiale annuo totale, se superiore (articolo 101)

Per le PMI, comprese le start-up, ogni sanzione dell'articolo 99 è limitata al più basso dei due importi (articolo 99, paragrafo 6); per le piccole imprese a media capitalizzazione lo stesso vale per le sanzioni dell'articolo 99, paragrafi 4 e 5 (articolo 99, paragrafo 6 bis). Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni e le autorità che le infliggono (articolo 99, paragrafo 1); l'Ufficio per l'IA può sanzionare le violazioni di sua competenza (articolo 75 quater).

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