Allegato III in dettaglio: le 8 categorie ad alto rischio
Gli 8 settori dell’allegato III del regolamento sull’IA in cui i sistemi di IA sono ad alto rischio, con esempi tratti dal testo dell’allegato, esclusioni ed eccezione dell’articolo 6(3).
L’allegato III del regolamento sull’IA dell’UE elenca 8 settori in cui i sistemi di IA sono ad alto rischio. Dal i fornitori devono rispettare i requisiti per i sistemi ad alto rischio e i deployer i propri obblighi.
Riguarda i sistemi immessi sul mercato o messi in servizio nell’UE e quelli i cui output vi sono utilizzati. L’articolo 6(3) consente a un fornitore di escludere un sistema senza rischio significativo di danno, ma mai un sistema che effettua la profilazione di persone. Le sanzioni possono arrivare a 15 milioni di EUR o al 3 % del fatturato mondiale annuo, se superiore (articolo 99(4)). Le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione hanno un tetto inferiore (articolo 99(6) e (6a)). Per prima cosa, confrontate la finalità prevista del vostro sistema con i settori qui sotto.
Il tetto della sanzione dipende dalle dimensioni della vostra impresa (articolo 99)
Le stesse sanzioni valgono per i fornitori (articolo 16) e i deployer (articolo 26) di sistemi ad alto rischio (articolo 99(4)). Individuate il vostro tipo di impresa:
PMI, comprese le start-up
Una microimpresa, piccola o media impresa (articolo 3, punto 14 bis). Soglie dimensionali: Raccomandazione 2003/361/CE.
Fino a 15 milioni di EUR o al 3 % del fatturato mondiale annuo, l’importo più basso
Articolo 99(6)
Piccola impresa a media capitalizzazione
Una piccola impresa a media capitalizzazione, definita per rinvio alla Raccomandazione (UE) 2025/1099 (articolo 3, punto 14 ter).
Fino a 15 milioni di EUR o al 3 % del fatturato mondiale annuo, l’importo più basso
Articolo 99(6 bis)
Qualsiasi altra impresa
Né una PMI né una piccola impresa a media capitalizzazione.
Fino a 15 milioni di EUR o al 3 % del fatturato mondiale annuo, l’importo più alto
Articolo 99(4)
8 settori di uso previsto rendono un sistema ad alto rischio
Un sistema è ad alto rischio quando la sua finalità prevista corrisponde a un uso elencato nell’allegato III (articolo 6(2)), salvo che si applichi l’articolo 6(3). I sistemi immessi sul mercato o messi in servizio prima del 2 dicembre 2027 sono coperti solo dopo modifiche significative della progettazione; in ogni caso, i fornitori e i deployer di sistemi di IA ad alto rischio destinati a essere utilizzati da autorità pubbliche devono adottare le misure necessarie per conformarsi entro il 2 agosto 2030 (articolo 111(2)). Il regolamento non copre i sistemi usati esclusivamente per scopi militari, di difesa o di sicurezza nazionale (articolo 2(3)), quelli sviluppati e messi in servizio al solo scopo della ricerca scientifica (articolo 2(6)), né la ricerca, le prove e lo sviluppo prima dell’immissione sul mercato o della messa in servizio, escluse le prove in condizioni reali (articolo 2(8)).
Biometria: tre usi sono ad alto rischio quando il diritto li consente
Allegato III, punto 1: Biometria
Il punto 1 riguarda tre usi: l’identificazione biometrica remota, la categorizzazione biometrica in base ad attributi sensibili o protetti e il riconoscimento delle emozioni. Vale nella misura in cui il diritto dell’Unione o nazionale ne consenta l’uso.
Esempi basati sul testo del regolamento (fonte tra parentesi)
- Un sistema di identificazione biometrica remota, che identifica persone, in genere a distanza, confrontando i loro dati biometrici con una banca dati di riferimento (punto 1(a); articolo 3, punto 41)
- Un sistema che identifica o deduce le emozioni o le intenzioni delle persone dai loro dati biometrici (punto 1(c); articolo 3, punto 39)
Fuori da questo punto: la verifica biometrica il cui unico scopo è confermare che una persona è chi dichiara di essere (punto 1(a)).
Vietato anziché ad alto rischio: dedurre le emozioni sul luogo di lavoro o negli istituti di istruzione, salvo per motivi medici o di sicurezza (articolo 5(1)(f)).
Vietato anche: categorizzare le persone in base ai dati biometrici per dedurre razza, opinioni politiche, appartenenza sindacale, convinzioni religiose o filosofiche, vita sessuale o orientamento sessuale (articolo 5(1)(g)).
Vietato anche: l’identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico a fini di contrasto, salvo che sia strettamente necessaria per uno dei tre obiettivi elencati (articolo 5(1)(h)).
Infrastrutture critiche: i componenti di sicurezza sono ad alto rischio
Allegato III, punto 2: Infrastrutture critiche
Il punto 2 riguarda i sistemi di IA destinati a essere componenti di sicurezza. Riguarda la gestione e il funzionamento di infrastrutture digitali critiche, del traffico stradale e della fornitura di acqua, gas, riscaldamento o elettricità.
Esempi basati sul testo del regolamento (fonte tra parentesi)
- Un sistema per monitorare la pressione dell’acqua (esempio del considerando 55)
- Un sistema che controlla gli allarmi antincendio in un centro di elaborazione dati in cloud (esempio del considerando 55)
Un componente di sicurezza svolge una funzione di sicurezza, cioè è destinato a prevenire o attenuare i rischi per la salute e la sicurezza di persone o beni. Lo è anche un componente il cui guasto mette a rischio la loro salute e sicurezza (articolo 3(14), come modificato dal regolamento (UE) 2026/1744).
I sistemi usati esclusivamente per aspetti non legati alla sicurezza, come l’assistenza all’utente, l’ottimizzazione delle prestazioni, l’efficienza del servizio, l’automazione, la comodità o il controllo della qualità, non lo sono. I sistemi il cui guasto metterebbe a rischio la salute e la sicurezza lo sono (articolo 6(1a) e (1b), aggiunti dal regolamento (UE) 2026/1744).
I componenti usati esclusivamente a fini di cibersicurezza non lo sono (considerando 55).
Istruzione e formazione: quattro usi sono ad alto rischio
Allegato III, punto 3: Istruzione e formazione professionale
Il punto 3 riguarda quattro usi negli istituti di istruzione e formazione. Sono l’accesso, l’ammissione o l’assegnazione, la valutazione dei risultati dell’apprendimento, la valutazione del livello di istruzione e il rilevamento di comportamenti vietati durante le prove.
Esempi basati sul testo del regolamento (fonte tra parentesi)
- Un sistema che determina l’accesso o l’ammissione di persone, o le assegna, a istituti di istruzione e formazione di ogni livello (punto 3(a))
- Un sistema che valuta i risultati dell’apprendimento, anche quando orientano il processo di apprendimento (punto 3(b))
- Un sistema che monitora gli studenti e rileva comportamenti vietati durante le prove (punto 3(d))
Vietato anziché ad alto rischio: dedurre le emozioni degli studenti negli istituti di istruzione, salvo per motivi medici o di sicurezza (articolo 5(1)(f)).
Occupazione: assunzione e decisioni sui lavoratori sono ad alto rischio
Allegato III, punto 4: Occupazione, gestione dei lavoratori e accesso al lavoro autonomo
Il punto 4 riguarda assunzione e selezione, e le decisioni su condizioni di lavoro, promozione o cessazione. Riguarda anche l’assegnazione di compiti in base al comportamento individuale o ai tratti personali e il monitoraggio di prestazioni e comportamento.
Esempi basati sul testo del regolamento (fonte tra parentesi)
- Uno strumento che filtra le candidature o valuta i candidati (punto 4(a))
- Un sistema che pubblica annunci di lavoro mirati (punto 4(a))
- Un sistema che monitora e valuta le prestazioni e il comportamento dei lavoratori (punto 4(b))
L’assegnazione di compiti rileva solo se si basa sul comportamento individuale o su tratti o caratteristiche personali (punto 4(b)).
Vietato anziché ad alto rischio: dedurre le emozioni dei dipendenti sul luogo di lavoro, salvo per motivi medici o di sicurezza (articolo 5(1)(f)).
Servizi essenziali: prestazioni, merito di credito, assicurazioni vita e malattia e chiamate di emergenza sono ad alto rischio
Allegato III, punto 5: Accesso a servizi privati essenziali e a prestazioni e servizi pubblici essenziali e fruizione degli stessi
Il punto 5 riguarda la verifica del diritto alle prestazioni pubbliche da parte delle autorità e la valutazione del merito di credito di persone fisiche. Riguarda anche la valutazione del rischio e la determinazione dei prezzi per le assicurazioni vita e malattia, e la gestione delle chiamate di emergenza e l’invio dei soccorsi.
Esempi basati sul testo del regolamento (fonte tra parentesi)
- Un sistema che valuta l’affidabilità creditizia o il merito di credito di persone fisiche (punto 5(b))
- Un sistema che valuta il rischio e fissa i prezzi di un’assicurazione vita o malattia per persone fisiche (punto 5(c))
- Un sistema che invia servizi di emergenza di primo soccorso, come polizia, vigili del fuoco o assistenza medica, o ne stabilisce la priorità (punto 5(d))
Fuori da questo punto: i sistemi di IA usati per individuare frodi finanziarie sono esclusi dalla valutazione del merito di credito (punto 5(b)).
L’assicurazione rientra solo per le assicurazioni vita e malattia (punto 5(c)).
Attività di contrasto: cinque usi sono ad alto rischio quando il diritto li consente
Allegato III, punto 6: Attività di contrasto
Il punto 6 riguarda cinque usi da parte o per conto delle autorità di contrasto: valutazione del rischio di diventare vittima, poligrafi, affidabilità delle prove, rischio di reato e profilazione.
Esempi basati sul testo del regolamento (fonte tra parentesi)
- Un sistema usato da o per conto di autorità di contrasto per valutare il rischio che una persona diventi vittima di un reato (punto 6(a))
- Un poligrafo o strumento simile usato da o per conto di autorità di contrasto (punto 6(b))
- Un sistema che valuta l’affidabilità delle prove in un’indagine penale (punto 6(c))
Il punto 6(d) riguarda la valutazione del rischio che una persona commetta o reiteri un reato, se non basata unicamente sulla profilazione. Riguarda anche la valutazione di tratti della personalità o di comportamenti criminali passati.
Vietato anziché ad alto rischio: valutare o prevedere che una persona commetterà un reato basandosi unicamente sulla profilazione o su tratti della personalità (articolo 5(1)(d)). Il divieto non riguarda i sistemi che supportano una valutazione umana basata su fatti oggettivi e verificabili direttamente collegati a un’attività criminosa.
Migrazione, asilo e controllo delle frontiere: quattro usi sono ad alto rischio quando il diritto li consente
Allegato III, punto 7: Migrazione, asilo e gestione del controllo delle frontiere
Il punto 7 riguarda quattro usi da parte o per conto delle autorità pubbliche. Sono i poligrafi, la valutazione del rischio delle persone che entrano in uno Stato membro, l’esame delle domande di asilo, visto e permesso di soggiorno, e l’identificazione di persone.
Esempi basati sul testo del regolamento (fonte tra parentesi)
- Un poligrafo o strumento simile usato da o per conto delle autorità pubbliche competenti (punto 7(a))
- Un sistema che valuta il rischio per la sicurezza, di migrazione irregolare o per la salute di una persona che intende entrare o è entrata in uno Stato membro (punto 7(b))
- Un sistema che assiste le autorità pubbliche competenti nell’esame di domande di visto, asilo o permesso di soggiorno (punto 7(c))
Fuori da questo punto: la verifica dei documenti di viaggio è esclusa dall’uso per rilevare, riconoscere o identificare persone (punto 7(d)).
Giustizia ed elezioni: due usi sono ad alto rischio
Allegato III, punto 8: Amministrazione della giustizia e processi democratici
Il punto 8 riguarda i sistemi che aiutano le autorità giudiziarie a ricercare e applicare il diritto. Riguarda anche i sistemi destinati a influenzare l’esito di un’elezione o di un referendum o il comportamento di voto.
Esempi basati sul testo del regolamento (fonte tra parentesi)
- Un sistema che assiste un’autorità giudiziaria nella ricerca e nell’interpretazione dei fatti e del diritto e nell’applicazione della legge a una serie concreta di fatti (punto 8(a))
- Un sistema destinato a influenzare l’esito di un’elezione o di un referendum o il comportamento di voto delle persone (punto 8(b))
Fuori da questo punto: gli strumenti i cui output non sono presentati direttamente alle persone, come quelli che organizzano una campagna politica per scopi amministrativi o logistici (punto 8(b)).
Un fornitore può escludere un sistema dell’allegato III che non presenta un rischio significativo (articolo 6(3))
Un sistema dell’allegato III non è ad alto rischio se non presenta un rischio significativo di danno per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali. Ciò include il caso in cui non influenzi materialmente l’esito del processo decisionale. L’eccezione si applica quando il sistema è destinato a uno dei compiti seguenti:
- un compito procedurale limitato;
- il miglioramento del risultato di un’attività umana già completata;
- il rilevamento di schemi decisionali o di scostamenti da schemi decisionali precedenti, senza sostituire né influenzare una valutazione umana già completata senza un adeguato riesame umano;
- un compito preparatorio a una valutazione pertinente per i casi d’uso dell’allegato III.
Un sistema che effettua la profilazione di persone fisiche è sempre ad alto rischio, qualunque sia il suo compito.
Un fornitore che si avvale dell’eccezione deve documentare la propria valutazione prima che il sistema sia immesso sul mercato o messo in servizio (articolo 6(4)). Deve inoltre registrare il sistema nella banca dati dell’UE (articolo 49(2)). Su richiesta, deve fornire la documentazione alle autorità nazionali (articolo 6(4)).
I fornitori devono rispettare 7 requisiti per ogni sistema ad alto rischio (articoli da 9 a 15)
I fornitori devono assicurarsi che ogni sistema ad alto rischio rispetti il capo III, sezione 2, del regolamento (articolo 16(a)). I suoi articoli da 9 a 15 stabiliscono i 7 requisiti seguenti.
Sistema di gestione dei rischi (art. 9)
I fornitori attuano un processo continuo di gestione dei rischi durante l’intero ciclo di vita del sistema. Individua e valuta i rischi noti e prevedibili per la salute, la sicurezza e i diritti fondamentali e adotta misure per affrontarli (art. 9(2)).
Dati e governance dei dati (art. 10)
I set di dati di addestramento, convalida e prova devono essere pertinenti, sufficientemente rappresentativi e, nella misura del possibile, esenti da errori e completi in vista della finalità prevista (art. 10(3)). I sistemi sviluppati senza addestrare modelli di IA applicano questa regola solo ai set di dati di prova (art. 10(6), come modificato dal regolamento (UE) 2026/1744).
Documentazione tecnica (art. 11)
I fornitori redigono la documentazione tecnica prima che il sistema sia immesso sul mercato o messo in servizio e la mantengono aggiornata (art. 11(1)). Comprende almeno i 9 punti dell’allegato IV; le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione possono usare un modulo semplificato che la Commissione deve predisporre.
Conservazione delle registrazioni (art. 12)
I sistemi devono consentire la registrazione automatica degli eventi (log) per tutta la loro durata di vita (art. 12(1)). I fornitori conservano i log sotto il loro controllo per almeno sei mesi, salvo diversa disposizione del diritto dell’Unione o nazionale (art. 19(1)).
Trasparenza (art. 13)
I sistemi devono essere abbastanza trasparenti perché i deployer possano interpretarne l’output (art. 13(1)). I fornitori forniscono istruzioni per l’uso che indicano la finalità prevista, il livello di accuratezza testato e le circostanze note o prevedibili, compreso l’uso improprio ragionevolmente prevedibile (art. 13(3)).
Sorveglianza umana (art. 14)
I sistemi devono essere progettati in modo che persone fisiche possano sorvegliarli efficacemente durante il loro uso (art. 14(1)). Le misure di sorveglianza devono essere commisurate ai rischi, al livello di autonomia e al contesto d’uso del sistema (art. 14(3)).
Accuratezza, robustezza e cibersicurezza (art. 15)
I sistemi devono raggiungere un livello adeguato di accuratezza, robustezza e cibersicurezza e funzionare in modo coerente durante tutto il ciclo di vita (art. 15(1)). I livelli di accuratezza sono dichiarati nelle istruzioni per l’uso (art. 15(3)).
I deployer hanno obblighi propri ai sensi dell’articolo 26
I deployer devono usare il sistema secondo le sue istruzioni per l’uso e affidare la sorveglianza umana a persone competenti, formate e autorizzate (articolo 26(1) e (2)). Devono monitorarne il funzionamento. Conservano i log sotto il loro controllo per almeno sei mesi, salvo diversa disposizione del diritto dell’Unione o nazionale (articolo 26(5) e (6)). Un deployer è una persona fisica o giuridica, un’autorità pubblica, un’agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità (articolo 3(4)). Le persone fisiche che lo utilizzano nell’ambito di un’attività puramente personale e non professionale sono escluse da questi obblighi (articolo 2(10)).
Domande frequenti
Un sistema di IA può rientrare in più settori dell’allegato III?
Sì. L’allegato III elenca usi, e un sistema può corrispondere a usi di più settori. È ad alto rischio quando se ne applica anche uno solo (articolo 6(2)).
Dove sono classificati i sistemi di IA che sono componenti di sicurezza di prodotti regolamentati?
Ai sensi dell’articolo 6(1), quando sono soddisfatte due condizioni. È un componente di sicurezza di un prodotto, o è esso stesso un prodotto, disciplinato dalla normativa di armonizzazione dell’Unione elencata nell’allegato I. Inoltre, quel prodotto deve essere sottoposto a una valutazione della conformità da parte di terzi. Per questi sistemi la data di applicazione è successiva a quella dei sistemi dell’allegato III (articolo 113). Un sistema ad alto rischio può essere disciplinato da una norma della sezione A dell’allegato I e rientrare anche in una categoria dell’allegato III. Il suo fornitore segue allora la procedura di valutazione della conformità della norma della sezione A (articolo 43(3)).
Usare un componente di IA di terzi mi rende il fornitore?
Siete il fornitore di un sistema che sviluppate o fate sviluppare e immettete sul mercato o mettete in servizio con il vostro nome (articolo 3(3)). Un distributore, importatore, deployer o altro terzo è considerato fornitore anche in tre casi (articolo 25(1)). Appone il proprio nome o marchio su un sistema ad alto rischio già immesso sul mercato o in servizio. Apporta una modifica sostanziale a tale sistema in modo che resti ad alto rischio. Modifica la finalità prevista di un sistema non ad alto rischio, già sul mercato o in servizio, in modo che diventi ad alto rischio. Il fornitore e il fornitore di un componente devono concordare per iscritto le informazioni e l’accesso tecnico di cui il fornitore ha bisogno (articolo 25(4)). I terzi che rendono pubblici strumenti, servizi o componenti con licenza libera e open source sono esentati da questo obbligo, tranne per i modelli di IA per finalità generali.
Guide successive: classificare un sistema, documentarlo o verificare l’allegato I
Albero decisionale del rischio IA
Percorrete il processo di classificazione passo dopo passo.
Guida alla documentazione Allegato IV
Le 9 sezioni richieste della documentazione tecnica spiegate.
Allegato I: l’IA nei prodotti regolamentati
Come l’articolo 6(1) classifica i sistemi di IA che sono componenti di sicurezza di prodotti regolamentati.
Scanara prepara evidenze dai vostri repository
Scanara legge i vostri repository GitHub collegati ed esegue scansioni basate su regole per individuare pattern comuni di IA e machine learning. Può non rilevare il codice non standard. Separatamente genera bozze di documentazione a partire da modelli e dalle vostre risposte alle valutazioni, come evidenze per il vostro lavoro di conformità. La classificazione la decidete voi.