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Articolo 6: classificazione dei sistemi IA ad alto rischio

Come l'articolo 6 rende un sistema di IA ad alto rischio: la via dei prodotti dell'allegato I e gli otto settori dell'allegato III.

I fornitori usano l'articolo 6 per decidere se un sistema di IA immesso sul mercato o messo in servizio nell'UE è ad alto rischio.

Via 1: il sistema è un prodotto dell'allegato I che richiede una valutazione della conformità da parte di terzi, o un suo componente di sicurezza.

Via 2: il sistema rientra in un settore dell'allegato III, salvo che si applichi un'esenzione dell'articolo 6(3).

Le regole per l'alto rischio (capo III, sezioni da 1 a 3) si applicano dal 2 dicembre 2027 (allegato III). Per l'allegato I si applicano dal 2 agosto 2028.

Classificare in modo errato un sistema dell'allegato III per eludere le norme può comportare sanzioni (articolo 80(7)).

Confronti il suo sistema con l'allegato III e con le norme dell'allegato I.

Due vie rendono un sistema di IA ad alto rischio

Un sistema di IA è ad alto rischio se soddisfa la via 1 o la via 2, e le due vie iniziano in date diverse.

Via 1: un prodotto soggetto a una norma dell'allegato I, o il suo componente di sicurezza

L'allegato I elenca norme di sicurezza dei prodotti dell'UE, ad esempio per giocattoli, ascensori e dispositivi medici. Il prodotto deve inoltre richiedere una valutazione della conformità da parte di terzi (un controllo effettuato da un organismo esterno).

Per le norme della sezione A, le regole per l'alto rischio (capo III, sezioni da 1 a 3) si applicano dal 2 agosto 2028. Per quelle della sezione B, comprese le macchine, si applicano solo gli articoli 6(1), 60 bis e da 102 a 112 (articolo 2(2)). Gli articoli da 57 a 59 si applicano solo se la norma settoriale ha integrato i requisiti per l'alto rischio.

Leggi la guida all'allegato I: norme, date e obblighi

Via 2: uno degli otto settori dell'allegato III

Un sistema è ad alto rischio se rientra in uno degli otto settori dell'allegato III, ad esempio la selezione del personale o il punteggio di credito.

Le regole per l'alto rischio (capo III, sezioni da 1 a 3) si applicano dal 2 dicembre 2027. Possono applicarsi quattro esenzioni dell'articolo 6(3), ma la profilazione di persone non è mai esentata.

L'allegato III indica otto settori

Ogni settore elenca usi specifici. Un sistema destinato a uno di questi usi è ad alto rischio, salvo che si applichi un'esenzione.

1
Biometria
2
Infrastrutture critiche
3
Istruzione e formazione professionale
4
Occupazione, gestione dei lavoratori e accesso al lavoro autonomo
5
Accesso a servizi privati essenziali e a prestazioni e servizi pubblici essenziali e fruizione degli stessi
6
Attività di contrasto
7
Migrazione, asilo e gestione del controllo delle frontiere
8
Amministrazione della giustizia e processi democratici

Leggi la guida all'allegato III: gli otto settori con esempi

Quattro condizioni possono esentare un sistema dell'allegato III, ma mai la profilazione

Secondo l'articolo 6(3), un sistema dell'allegato III non è ad alto rischio se non presenta un rischio significativo di danno per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone. Ciò vale quando è soddisfatta una di queste condizioni:

  • Il sistema è destinato a eseguire un compito procedurale limitato.
  • Il sistema è destinato a migliorare il risultato di un'attività umana precedentemente completata.
  • Il sistema è destinato a rilevare schemi decisionali o deviazioni da schemi decisionali precedenti. Non è destinato a sostituire o influenzare la valutazione umana già completata senza un'adeguata revisione umana.
  • Il sistema è destinato a eseguire un compito preparatorio per una valutazione pertinente ai settori dell'allegato III.

La profilazione di persone non è mai esentata: un tale sistema è sempre ad alto rischio (articolo 6(3)).

Un fornitore che si avvale di un'esenzione deve documentare la propria valutazione prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio del sistema, e deve registrare il sistema (articolo 6(4), articolo 49(2)).

Scanara supporta ogni fase della classificazione, e la decisione è sua

Trovare l'uso dell'IA nel suo codice

Scanara analizza il codice alla ricerca di schemi comuni dei framework di ML. Questo aiuta a individuare i sistemi da classificare.

Registrare la classificazione

Scanara struttura ogni classificazione e registra il suo ragionamento, anche per un'esenzione dell'articolo 6(3).

Conservare le prove

Scanara prepara la documentazione di classificazione con una traccia di prove. La classificazione la decide lei, con una consulenza legale quando la posta in gioco lo giustifica.

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Domande frequenti sulla classificazione dei sistemi di IA

Cosa succede se classifico male il mio sistema di IA?

Se un sistema dell'allegato III viene classificato erroneamente come non ad alto rischio per eludere le norme, il fornitore è soggetto a sanzioni ai sensi dell'articolo 99 (articolo 80(7)). L'articolo 80(7) non indica alcun importo. Le sanzioni per la violazione degli obblighi dei fornitori dell'articolo 16 arrivano a 15 milioni di EUR o al 3 % del fatturato mondiale annuo, se superiore (articolo 99(4)). Per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione, il limite è il più basso dei due importi (articolo 99(6) e (6 bis)). Se ha dubbi, documenti il suo ragionamento e chieda a un consulente legale.

Un sistema di IA può diventare ad alto rischio in seguito?

Sì. Se qualcuno modifica la finalità prevista di un sistema che non era ad alto rischio e che è già sul mercato o in servizio, in modo che lo diventi, quella parte diventa il fornitore (articolo 25(1)(c)). Un esempio è un chatbot riutilizzato per il punteggio di credito. Riveda la classificazione ogni volta che cambiano la finalità o il contesto d'uso.

Le esenzioni dell'articolo 6(3) eliminano tutti gli obblighi?

No. Il fornitore deve documentare la valutazione prima dell'immissione del sistema sul mercato o della sua messa in servizio e deve registrare il sistema (articolo 6(4), articolo 49(2)). L'esenzione non si applica mai alla profilazione di persone (articolo 6(3)). Altre norme, come gli obblighi di trasparenza dell'articolo 50, possono continuare ad applicarsi.

Quando si applicano le regole dell'allegato I e dell'allegato III?

Le regole per l'alto rischio (capo III, sezioni da 1 a 3, tranne l'articolo 6(5)) si applicano ai sistemi dell'allegato III dal 2 dicembre 2027 e a quelli dell'allegato I dal 2 agosto 2028 (articolo 113). I sistemi immessi sul mercato o messi in servizio prima della data pertinente sono coperti solo dopo modifiche significative della progettazione; in ogni caso, i fornitori e i deployer di sistemi di IA ad alto rischio destinati a essere utilizzati da autorità pubbliche devono adottare le misure necessarie per conformarsi entro il 2 agosto 2030 (articolo 111(2)). L'articolo 113 dà a ciascuna via una data propria e non dice quale data valga per un sistema che rientra in entrambe le vie. Verifichi quale via si applica al suo sistema.