Skip to main content

Articolo 50 per l’IA delle infrastrutture critiche: trasparenza e informativa

Come si applica l’articolo 50 (trasparenza) all’IA delle infrastrutture critiche: chatbot, contenuti sintetici, date e sanzioni.

I fornitori di sistemi di IA che interagiscono con le persone o generano contenuti sintetici devono dichiararlo. Lo stesso vale per i deployer che usano il riconoscimento delle emozioni o generano deepfake (articolo 50).

Il regolamento non ha un regime generale per le infrastrutture critiche e l’articolo 50 non ha un test di classe di rischio. Gli obblighi si applicano dal 2 agosto 2026 (articolo 113). Le sanzioni arrivano a 15 milioni di EUR o, per un’impresa, al 3 % del fatturato mondiale annuo, se superiore (articolo 99, paragrafo 4). Prossimo passo: verificate ogni chatbot e ogni generatore di contenuti rispetto all’articolo 50, paragrafi da 1 a 4.

L’articolo 50, paragrafi da 1 a 4, fissa gli obblighi di informazione

Ogni paragrafo indica chi deve informare. Ognuno prevede anche un’eccezione per gli usi autorizzati dalla legge per accertare, prevenire, indagare o perseguire reati; i paragrafi 1 e 3 vi aggiungono condizioni.

  • art. 50(1)
    Sistemi che interagiscono con le persone (fornitore)

    I fornitori devono progettare i sistemi destinati a interagire direttamente con persone fisiche in modo che tali persone siano informate che stanno interagendo con un sistema di IA, a meno che ciò non risulti evidente dal punto di vista di una persona ragionevolmente informata, attenta e avveduta, tenendo conto delle circostanze e del contesto di utilizzo.

  • art. 50(2)
    Marcare gli output sintetici (fornitore)

    I fornitori di sistemi che generano contenuti audio, immagine, video o testuali sintetici devono garantire che gli output siano marcati in un formato leggibile meccanicamente e rilevabili come generati o manipolati artificialmente. L’obbligo non si applica nella misura in cui il sistema svolge una funzione di assistenza per l’editing standard o non altera in modo sostanziale i dati di input o la loro semantica.

  • art. 50(3)
    Riconoscimento delle emozioni e categorizzazione biometrica (deployer)

    I deployer di un sistema di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica devono informare le persone fisiche esposte del funzionamento del sistema e trattare i dati personali in conformità alla normativa applicabile sulla protezione dei dati.

  • art. 50(4)
    Deep fake e testi pubblicati (deployer)

    I deployer di un sistema che genera o manipola immagini, audio o video che costituiscono un deep fake devono rendere noto che il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente. Lo stesso vale per il testo pubblicato allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico, a meno che il testo sia stato sottoposto a revisione umana o a controllo editoriale e una persona ne abbia la responsabilità editoriale. Per un’opera manifestamente artistica, creativa, satirica o fittizia, l’obbligo si limita a rendere nota l’esistenza di contenuti generati in modo appropriato che non ostacoli la fruizione dell’opera.

  • art. 50(5)
    Come e quando informare

    Le informazioni devono essere chiare e distinguibili, fornite al più tardi in occasione della prima interazione o esposizione, e conformi ai requisiti di accessibilità applicabili (articolo 50, paragrafo 5).

L’articolo 50 si applica all’IA delle infrastrutture critiche senza test di classe di rischio

Conta che cosa fa il sistema, non in quale allegato compare.

  • Il regolamento non ha un regime generale per le infrastrutture critiche

    Il regolamento non ha un regime generale per le infrastrutture critiche. Questo sito usa la parola per l’IA impiegata nella fornitura di elettricità, gas, riscaldamento e acqua, nel traffico stradale e nelle infrastrutture digitali. L’articolo 50 non dipende da un settore o da un allegato: si applica a ciò che un sistema fa, sia o non sia ad alto rischio.

  • I sistemi ad alto rischio hanno entrambi i gruppi di obblighi

    Un sistema ad alto rischio ai sensi dell’allegato III, punto 2, che ha anche un’interfaccia di chat, è soggetto agli obblighi dell’articolo 50 dal 2 agosto 2026 e a quelli del capo III dal 2 dicembre 2027. L’articolo 50 non pregiudica i requisiti e gli obblighi del capo III (articolo 50, paragrafo 6).

  • Esempi per paragrafo

    Esempio: un chatbot per i clienti di un’azienda energetica o idrica, o un assistente che risponde alle domande del personale della sala di controllo, interagisce direttamente con persone fisiche (articolo 50, paragrafo 1). Esempio: uno strumento che genera rapporti, immagini o messaggi vocali genera contenuti sintetici ed è coperto dall’obbligo di marcatura del fornitore (articolo 50, paragrafo 2); un gestore che si limita a usarlo è un deployer, e i suoi obblighi derivano dall’articolo 50, paragrafi 3 e 4, dove si applicano, non dal paragrafo 2.

  • Date

    L’articolo 113 applica il regolamento dal 2 agosto 2026; il capo IV, che contiene l’articolo 50, non figura tra le disposizioni cui le lettere da a) a d) assegnano un’altra data. I fornitori di sistemi che generano contenuti sintetici e sono stati immessi sul mercato prima di tale data devono adottare le misure necessarie per conformarsi all’articolo 50, paragrafo 2, entro il 2 dicembre 2026 (articolo 111, paragrafo 4). Il regolamento non prevede alcun periodo transitorio per l’articolo 50, paragrafi 1, 3 e 4.

  • Sanzioni

    La violazione degli obblighi di trasparenza dei fornitori e dei deployer dell’articolo 50 può essere punita con sanzioni amministrative pecuniarie fino a 15 milioni di EUR o, per un’impresa, fino al 3 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore (articolo 99, paragrafo 4, lettera g)). Per le PMI, comprese le start-up, ogni sanzione arriva al massimo all’importo più basso (articolo 99, paragrafo 6). Lo stesso massimale vale per le piccole imprese a media capitalizzazione (articolo 3, punto 14 ter, articolo 99, paragrafo 6 bis). Ogni Stato membro stabilisce le norme sulla misura in cui possono essere imposte sanzioni amministrative pecuniarie alle autorità e agli organismi pubblici istituiti in tale Stato membro (articolo 99, paragrafo 8).

  • Limiti dell’ambito di applicazione del regolamento

    Il regolamento si applica ai fornitori che immettono sul mercato o mettono in servizio sistemi di IA nell’Unione, o immettono sul mercato modelli di IA per finalità generali nell’Unione, indipendentemente da dove siano stabiliti (articolo 2, paragrafo 1, lettera a)), e ai fornitori e ai deployer stabiliti in un paese terzo quando l’output del sistema di IA è utilizzato nell’Unione (lettera c)). Non si applica ai settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione e non pregiudica le competenze degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale; non si applica nemmeno ai sistemi di IA utilizzati esclusivamente per scopi militari, di difesa o di sicurezza nazionale (articolo 2, paragrafo 3). Il regolamento non si applica ai sistemi o modelli di IA, compreso il loro output, specificamente sviluppati e messi in servizio al solo scopo di ricerca e sviluppo scientifici (articolo 2, paragrafo 6). Non si applica neppure alle attività di ricerca, prova e sviluppo precedenti all’immissione sul mercato o alla messa in servizio di un sistema o modello; le prove in condizioni reali non rientrano in tale esclusione (articolo 2, paragrafo 8). Non si applica ai sistemi di IA rilasciati con licenza libera e open source, a meno che siano immessi sul mercato o messi in servizio come sistemi di IA ad alto rischio o come sistemi di IA che rientrano nell’articolo 5 o 50 (articolo 2, paragrafo 12). Le persone fisiche che usano un sistema nell’ambito di un’attività puramente personale e non professionale non sono vincolate come deployer (articolo 2, paragrafo 10).

Che cosa il regolamento lascia aperto per le infrastrutture critiche

  • Nessuna regola specifica per le infrastrutture critiche, nessun formato di etichetta

    L’articolo 50 non contiene regole specifiche per le infrastrutture critiche. Non indica né formulazioni né icone; l’obbligo di marcatura richiede un formato leggibile da macchina e la rilevabilità, tenendo conto dello stato dell’arte generalmente riconosciuto, quale può risultare dalle norme tecniche pertinenti (articolo 50, paragrafo 2). La Commissione elabora orientamenti sull’articolo 50 (articolo 96, paragrafo 1, lettera d)).

  • Codici di buone pratiche

    La Commissione incoraggia e agevola l’elaborazione di codici di buone pratiche sul rilevamento, la marcatura e l’etichettatura dei contenuti generati o manipolati artificialmente, e valuta se l’adesione a essi sia adeguata a garantire il rispetto dell’articolo 50, paragrafi 2 e 4. Se ritiene un codice inadeguato, può adottare un atto di esecuzione che specifichi regole comuni (articolo 50, paragrafo 7). L’articolo non rende obbligatoria l’adesione.

  • Revisione umana

    L’eccezione per la revisione umana o il controllo editoriale è nell’articolo 50, paragrafo 4, per il testo pubblicato. L’articolo 50, paragrafo 2, non la prevede; le sue eccezioni sono l’assistenza all’editing standard, la mancata alterazione sostanziale dei dati di input o della loro semantica e l’autorizzazione per legge a fini penali.

  • Nessun obbligo di etichettatura per allarmi, previsioni o rapporti

    L’articolo 50 non prevede alcun obbligo specifico per allarmi, previsioni, ordini di lavoro o rapporti operativi. L’obbligo di informativa di un deployer sorge solo nei casi dell’articolo 50, paragrafo 3 (riconoscimento delle emozioni e categorizzazione biometrica) e dell’articolo 50, paragrafo 4 (deepfake e testi pubblicati su questioni di interesse pubblico).

  • Altre norme sulla trasparenza

    L’articolo 50 non pregiudica altri obblighi di trasparenza previsti dal diritto dell’Unione o nazionale per i deployer di sistemi di IA (articolo 50, paragrafo 6). Il regolamento non dice se altre norme richiedano ulteriori informazioni ai clienti o al pubblico.

Domande sull’articolo 50 nelle infrastrutture critiche

Il chatbot per i clienti di un gestore deve dire agli utenti che è un sistema di IA?

Sì, a meno che ciò non risulti evidente dal punto di vista di una persona ragionevolmente informata, attenta e avveduta, tenuto conto del contesto di utilizzo. Il fornitore deve progettare il sistema in modo che la persona sia informata (articolo 50, paragrafo 1), al più tardi alla prima interazione (articolo 50, paragrafo 5).

Un gestore deve etichettare gli avvisi di guasto o i rapporti scritti con l’IA?

L’articolo 50 non prevede un obbligo di etichettatura specifico per avvisi o rapporti. L’obbligo di marcatura dell’articolo 50, paragrafo 2, ricade sul fornitore del sistema che genera il contenuto. Un deployer deve rendere noto il testo generato dall’IA solo se è pubblicato allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico e non è stato sottoposto a revisione umana o a controllo editoriale con una persona fisica o giuridica che detiene la responsabilità editoriale (articolo 50, paragrafo 4).

L’articolo 50 si applica a un sistema di rilevamento di anomalie in una sala di controllo?

L’articolo 50 guarda a ciò che fa un sistema. Il paragrafo 1 si applica ai sistemi destinati a interagire direttamente con persone fisiche, il paragrafo 2 a quelli che generano contenuti audio, immagine, video o testo sintetici, il paragrafo 3 ai sistemi di riconoscimento delle emozioni e di categorizzazione biometrica, il paragrafo 4 ai deepfake e ai testi pubblicati. Un sistema il cui output è una misura, una previsione o un allarme non è descritto in questi termini. Se è ad alto rischio ai sensi dell’allegato III, punto 2, il capo III si applica separatamente (articolo 50, paragrafo 6).

Scanara prepara evidenze dai vostri repository

Scanara legge i vostri repository GitHub collegati ed esegue scansioni basate su regole per individuare pattern comuni di IA e machine learning. Può non rilevare il codice non standard. Separatamente genera bozze di documentazione a partire da modelli e dalle vostre risposte alle valutazioni, come evidenze per il vostro lavoro di conformità. La classificazione la decidete voi.