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Articolo 13: trasparenza per l'IA HR — EU AI Act

Come si applica l’articolo 13 del regolamento sull’IA alla tecnologia HR: istruzioni per l’uso, chi informa candidati e lavoratori, ruoli di fornitore e datore di lavoro, date e sanzioni.

I fornitori di IA ad alto rischio per la tecnologia HR devono rendere i sistemi abbastanza trasparenti perché i deployer ne interpretino l’output (articolo 13).

«Tecnologia HR» non è una categoria del regolamento. I sistemi dell’allegato III, punto 4 (occupazione e gestione dei lavoratori), ad esempio i filtri per le candidature, sono ad alto rischio (articolo 6(2)). Esiste un’eccezione (articolo 6(3)). Le norme si applicano dal 2 dicembre 2027 (articolo 113, lettera c), punto i)). Le sanzioni arrivano a 15 milioni di EUR o, per un’impresa, al 3 % del fatturato mondiale annuo, se superiore (articolo 99(4)). Prossimo passo: verifichi le Sue istruzioni per l’uso rispetto all’elenco dell’articolo 13(3).

L’articolo 13 non contiene alcuna norma specifica per la tecnologia HR: gli stessi obblighi di trasparenza si applicano a ogni sistema ad alto rischio

L’articolo 13 si rivolge ai deployer, come i datori di lavoro. Non nomina alcuna metrica di accuratezza né di equità.

  • Trasparenza per interpretare l’output

    I sistemi di IA ad alto rischio devono essere progettati in modo che il loro funzionamento sia sufficientemente trasparente da consentire ai deployer di interpretare l’output e utilizzarlo adeguatamente (articolo 13(1)).

  • Istruzioni per l’uso

    Le istruzioni, in un formato digitale adeguato o in altro modo, devono contenere informazioni concise, complete, corrette e chiare, pertinenti, accessibili e comprensibili per i deployer (articolo 13(2)).

  • Fornitore, finalità, accuratezza e rischi

    Secondo l’articolo 13(3), le istruzioni contengono almeno questi elementi. Le istruzioni indicano l’identità e i recapiti del fornitore (articolo 13(3), lettera a)). Descrivono la finalità prevista, le caratteristiche, le capacità e i limiti del sistema. Indicano il livello di accuratezza, comprese le metriche, di robustezza e di cibersicurezza con cui il sistema è stato testato e convalidato. Elencano le circostanze note o prevedibili che possono comportare rischi per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali (articolo 13(3), lettera b), punti da i) a iii)).

  • Spiegazione, gruppi, dati, modifiche, sorveglianza e manutenzione

    Lo stesso elenco prosegue all’articolo 13(3). Ove applicabile, le istruzioni descrivono le capacità tecniche di spiegare l’output e le informazioni per interpretarlo (lettera b), punti iv) e vii)). Ove opportuno, indicano le prestazioni per determinate persone o gruppi di persone e le specifiche dei dati di input o dei set di dati usati (lettera b), punti v) e vi)). Elencano le modifiche predeterminate al momento della valutazione della conformità iniziale, se presenti (lettera c)). Descrivono le misure di sorveglianza umana, nonché le risorse hardware necessarie, la durata prevista e la manutenzione (lettere d) ed e)). Ove pertinente, descrivono come i deployer raccolgono, conservano e interpretano i log (lettera f)).

La tecnologia HR può essere ad alto rischio in base all’allegato III, punto 4

La tecnologia HR non è una categoria del regolamento. Conta l’uso elencato nell’allegato III, punto 4 («Occupazione, gestione dei lavoratori e accesso al lavoro autonomo»).

  • Punto 4, lettera a): assunzione e selezione

    Sistemi di IA destinati a essere utilizzati per l’assunzione o la selezione di persone fisiche, in particolare per pubblicare annunci di lavoro mirati, analizzare o filtrare le candidature e valutare i candidati.

  • Punto 4, lettera b): rapporti di lavoro

    Sistemi di IA destinati a essere utilizzati per adottare decisioni riguardanti le condizioni dei rapporti di lavoro, la promozione o cessazione dei rapporti contrattuali di lavoro, per assegnare compiti sulla base del comportamento individuale o dei tratti e delle caratteristiche personali o per monitorare e valutare le prestazioni e il comportamento delle persone nell’ambito di tali rapporti di lavoro.

  • Esiste un’eccezione, e non copre mai la profilazione

    Un sistema dell’allegato III non è ad alto rischio se non presenta un rischio significativo di danno per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone fisiche, anche nel senso di non influenzare materialmente il risultato del processo decisionale. La deroga si applica solo se è soddisfatta una qualsiasi delle quattro condizioni dell’articolo 6(3), lettere da a) a d). Un sistema che esegue profilazione di persone fisiche è sempre ad alto rischio. Un fornitore che ritiene il proprio sistema non ad alto rischio deve documentare la valutazione prima dell’immissione sul mercato o della messa in servizio (articolo 6(4)). La Commissione doveva fornire orientamenti con esempi pratici entro il 2 febbraio 2026 (articolo 6(5)).

  • Lo sviluppatore del software è il fornitore, il datore di lavoro che lo utilizza è un deployer

    Il fornitore è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, l’agenzia o altro organismo che sviluppa un sistema di IA, o lo fa sviluppare, e lo immette sul mercato o lo mette in servizio con il proprio nome o marchio (articolo 3, punto 3). I fornitori di sistemi ad alto rischio devono garantire che i loro sistemi siano conformi ai requisiti della sezione 2 (articoli da 8 a 15) (articolo 16, lettera a)). Il deployer è una persona fisica o giuridica, un’autorità pubblica, un’agenzia o altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, salvo che il sistema sia utilizzato nel corso di un’attività personale non professionale (articolo 3, punto 4). Un datore di lavoro che utilizza un sistema HR è un deployer con gli obblighi dell’articolo 26. Un deployer diventa fornitore se appone il proprio nome o marchio su un sistema ad alto rischio già immesso sul mercato, vi apporta una modifica sostanziale o modifica la finalità prevista di un sistema in modo che diventi ad alto rischio (articolo 25(1)).

  • Date, sistemi precedenti ed esclusioni dall’ambito di applicazione

    I requisiti per i sistemi dell’allegato III si applicano dal 2 dicembre 2027 (articolo 113, lettera c), punto i)). Un sistema di IA ad alto rischio immesso sul mercato o messo in servizio prima di tale data è coperto solo se, a partire da essa, la sua progettazione subisce modifiche significative. In ogni caso, i fornitori e i deployer di sistemi di IA ad alto rischio destinati a essere utilizzati da autorità pubbliche devono adottare le misure necessarie per conformarsi entro il 2 agosto 2030 (articolo 111(2)). Il regolamento non si applica ai settori che esulano dall’ambito di applicazione del diritto dell’Unione (articolo 2(3)), né ai sistemi o modelli di IA, compreso il loro output, sviluppati e messi in servizio specificamente e al solo scopo di ricerca e sviluppo scientifici (articolo 2(6)), né alle attività di ricerca, prova o sviluppo precedenti all’immissione sul mercato o alla messa in servizio di un sistema; le prove in condizioni reali non sono escluse (articolo 2(8)). Non si applica agli obblighi dei deployer che sono persone fisiche e utilizzano sistemi di IA nel corso di un’attività non professionale puramente personale (articolo 2(10)). I sistemi di IA rilasciati con licenze libere e open source sono esclusi, a meno che siano immessi sul mercato o messi in servizio come sistemi ad alto rischio o come sistemi di cui all’articolo 5 o 50 (articolo 2(12)).

  • Candidati e lavoratori interessati da decisioni sono informati in base ad altri articoli

    L’articolo 13 non obbliga nessuno a informare candidati o lavoratori. I deployer di sistemi di IA ad alto rischio dell’allegato III che adottano decisioni o assistono nell’adozione di decisioni riguardanti persone fisiche informano tali persone che sono soggette all’uso del sistema (articolo 26(11)). Chiunque sia oggetto di una decisione adottata dal deployer sulla base dell’output di un sistema dell’allegato III (con l’eccezione del punto 2), che produca effetti giuridici o incida in modo analogo e significativo sulla persona in un modo che essa ritenga avere un impatto negativo sulla sua salute, sulla sua sicurezza o sui suoi diritti fondamentali, ha il diritto di ottenere dal deployer spiegazioni chiare e significative sul ruolo del sistema di IA nella procedura decisionale e sui principali elementi della decisione adottata (articolo 86(1)). Ciò si applica solo nella misura in cui tale diritto non sia altrimenti previsto dal diritto dell’Unione (articolo 86(3)).

  • I datori di lavoro informano i rappresentanti dei lavoratori e i lavoratori interessati

    Prima di mettere in servizio o utilizzare un sistema di IA ad alto rischio sul luogo di lavoro, i deployer che sono datori di lavoro informano i rappresentanti dei lavoratori e i lavoratori interessati che saranno soggetti all’uso del sistema. Tali informazioni sono fornite, se del caso, conformemente alle norme e alle procedure stabilite dal diritto e dalle prassi dell’Unione e nazionali in materia di informazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (articolo 26(7)).

Ciò che il regolamento lascia aperto

  • Nessuna metrica di accuratezza o di equità obbligatoria

    Il regolamento non nomina alcuna metrica di accuratezza né di equità. Le istruzioni devono indicare il livello di accuratezza e le relative metriche rispetto ai quali il sistema è stato sottoposto a prova e convalidato (articolo 13(3), lettera b), punto ii), e articolo 15(3)). Se del caso, indicano le prestazioni del sistema riguardo a determinate persone o gruppi di persone sui quali è destinato a essere usato (articolo 13(3), lettera b), punto v)).

  • Il regolamento non nomina alcuna norma; esistono norme armonizzate e orientamenti

    Il regolamento stesso non nomina alcuna norma per la trasparenza. Chiede di tenere conto dello stato dell’arte generalmente riconosciuto (articolo 8(1)). I sistemi di IA ad alto rischio conformi a norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale si presumono conformi ai requisiti della sezione 2 che tali norme contemplano (articolo 40(1)). La Commissione elabora orientamenti sull’applicazione dei requisiti degli articoli da 8 a 15 (articolo 96(1), lettera a)). Qualsiasi altra norma usata da un fornitore è una scelta di progettazione volontaria.

Esempio: cosa potrebbero dire le istruzioni di uno strumento di selezione dei CV

Sono esempi, non requisiti.

  • Esempio: prestazioni per gruppo (articolo 13(3), lettera b), punto v))

    Se del caso, le istruzioni indicano come funziona lo strumento per i gruppi di candidati cui è destinato, ad esempio in base alla lingua della candidatura.

  • Esempio: sorveglianza e log (articolo 13(3), lettere d) e f))

    Le istruzioni descrivono come un selezionatore riesamina una classificazione e può ribaltarla, e come il datore di lavoro raccoglie, conserva e interpreta i log dello strumento.

Domande frequenti: metriche, informazione dei candidati, date e sanzioni

Le istruzioni devono indicare una metrica di equità?

Il regolamento non nomina alcuna metrica. Le istruzioni devono indicare il livello di accuratezza e le relative metriche rispetto ai quali il sistema è stato sottoposto a prova e convalidato (articolo 13(3), lettera b), punto ii), e articolo 15(3)). Se del caso, indicano le prestazioni riguardo a determinate persone o gruppi di persone sui quali il sistema è destinato a essere usato (articolo 13(3), lettera b), punto v)).

I candidati devono essere informati che è stata usata l’IA?

L’articolo 13 non lo richiede. I deployer di sistemi di IA ad alto rischio dell’allegato III che adottano decisioni o assistono nell’adozione di decisioni riguardanti persone fisiche informano tali persone che sono soggette all’uso del sistema (articolo 26(11)). I datori di lavoro informano i rappresentanti dei lavoratori e i lavoratori interessati prima di usare un sistema ad alto rischio sul luogo di lavoro (articolo 26(7)), se del caso conformemente alle norme e alle procedure del diritto dell’Unione e nazionale in materia di informazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti. L’articolo 50(1) richiede separatamente che i fornitori progettino i sistemi che interagiscono direttamente con persone fisiche in modo che queste siano informate di stare interagendo con un sistema di IA, a meno che ciò non risulti evidente.

Da quando si applicano le norme dell’articolo 13 alla tecnologia HR?

I requisiti per i sistemi dell’allegato III si applicano dal 2 dicembre 2027 (articolo 113, lettera c), punto i)). Un sistema di IA ad alto rischio immesso sul mercato o messo in servizio prima di tale data è coperto solo se, a partire da essa, la sua progettazione subisce modifiche significative. In ogni caso, i fornitori e i deployer di sistemi di IA ad alto rischio destinati a essere utilizzati da autorità pubbliche devono adottare le misure necessarie per conformarsi entro il 2 agosto 2030 (articolo 111(2)).

A quanto ammontano le sanzioni, e sono più basse per le piccole imprese?

L’articolo 16 stabilisce gli obblighi dei fornitori, che comprendono il rispetto dei requisiti degli articoli da 9 a 15. Le violazioni comportano sanzioni fino a 15 milioni di EUR o, per un’impresa, al 3 % del fatturato mondiale annuo, se superiore (articolo 99(4)). Per le PMI, comprese le start-up, e per le piccole imprese a media capitalizzazione (articolo 3, punto 14 ter), ogni sanzione arriva al massimo al minore dei due importi (articolo 99(6) e (6 bis)). La percentuale del fatturato si applica se l’autore della violazione è un’impresa (articolo 99(4)). Ogni Stato membro stabilisce in quale misura possono essere inflitte sanzioni amministrative pecuniarie alle autorità pubbliche e agli organismi stabiliti in tale Stato membro (articolo 99(8)).

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