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Articolo 12: conservazione dei registri per l'IA HR

Come si applica l’articolo 12 del regolamento sull’IA alla tecnologia HR: registrazione automatica degli eventi, conservazione, ruoli di fornitore e datore di lavoro, date e sanzioni.

I fornitori di IA ad alto rischio per la tecnologia HR devono progettare sistemi che registrano automaticamente gli eventi (log) (articolo 12).

«Tecnologia HR» non è una categoria del regolamento. I sistemi dell’allegato III, punto 4 (occupazione e gestione dei lavoratori), ad esempio i filtri per le candidature, sono ad alto rischio (articolo 6(2)). Esiste un’eccezione (articolo 6(3)). Le norme si applicano dal 2 dicembre 2027 (articolo 113, lettera c), punto i)). Le sanzioni arrivano a 15 milioni di EUR o, per un’impresa, al 3 % del fatturato mondiale annuo, se superiore (articolo 99(4)). Prossimo passo: stabilisca quali eventi la Sua registrazione deve acquisire per le finalità dell’articolo 12(2).

L’articolo 12 non contiene alcuna norma specifica per la tecnologia HR: la registrazione è un obbligo di progettazione del fornitore

L’articolo 12 richiede una capacità del sistema. Non fissa alcun formato di log né un elenco di campi per i sistemi HR.

  • Registrazione automatica per l’intera vita del sistema

    I sistemi di IA ad alto rischio devono consentire tecnicamente la registrazione automatica degli eventi (log) per tutta la durata di vita del sistema (articolo 12(1)).

  • Tre scopi

    Le capacità di registrazione devono registrare gli eventi rilevanti per tre scopi, con un livello di tracciabilità adeguato alla finalità prevista (articolo 12(2)). Il primo è individuare situazioni che possono comportare un rischio ai sensi dell’articolo 79(1) o una modifica sostanziale. Il secondo è agevolare il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato (articolo 72). Il terzo è monitorare il funzionamento del sistema (articolo 26(5)).

  • Un contenuto minimo fisso solo per l’identificazione biometrica remota

    L’articolo 12(3) fissa un contenuto minimo dei log solo per i sistemi dell’allegato III, punto 1, lettera a), l’identificazione biometrica remota. Non si applica ai sistemi dell’allegato III, punto 4.

  • Conservazione: almeno sei mesi

    I fornitori conservano i log sotto il loro controllo per un periodo adeguato alla finalità prevista di almeno sei mesi (articolo 19(1)). I deployer (le organizzazioni che usano il sistema) fanno lo stesso per i log sotto il proprio controllo (articolo 26(6)). Il diritto dell’Unione o nazionale, in particolare in materia di protezione dei dati personali, può disporre diversamente.

  • Le istruzioni descrivono i meccanismi di registrazione

    Ove pertinente, le istruzioni per l’uso descrivono i meccanismi che consentono ai deployer di raccogliere, conservare e interpretare i log (articolo 13(3), lettera f)).

La tecnologia HR può essere ad alto rischio in base all’allegato III, punto 4

La tecnologia HR non è una categoria del regolamento. Conta l’uso elencato nell’allegato III, punto 4 («Occupazione, gestione dei lavoratori e accesso al lavoro autonomo»).

  • Punto 4, lettera a): assunzione e selezione

    Sistemi di IA destinati a essere utilizzati per l’assunzione o la selezione di persone fisiche, in particolare per pubblicare annunci di lavoro mirati, analizzare o filtrare le candidature e valutare i candidati.

  • Punto 4, lettera b): rapporti di lavoro

    Sistemi di IA destinati a essere utilizzati per adottare decisioni riguardanti le condizioni dei rapporti di lavoro, la promozione o cessazione dei rapporti contrattuali di lavoro, per assegnare compiti sulla base del comportamento individuale o dei tratti e delle caratteristiche personali o per monitorare e valutare le prestazioni e il comportamento delle persone nell’ambito di tali rapporti di lavoro.

  • Esiste un’eccezione, e non copre mai la profilazione

    Un sistema dell’allegato III non è ad alto rischio se non presenta un rischio significativo di danno per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone fisiche, anche nel senso di non influenzare materialmente il risultato del processo decisionale. La deroga si applica solo se è soddisfatta una qualsiasi delle quattro condizioni dell’articolo 6(3), lettere da a) a d). Un sistema che esegue profilazione di persone fisiche è sempre ad alto rischio. Un fornitore che ritiene il proprio sistema non ad alto rischio deve documentare la valutazione prima dell’immissione sul mercato o della messa in servizio (articolo 6(4)). La Commissione doveva fornire orientamenti con esempi pratici entro il 2 febbraio 2026 (articolo 6(5)).

  • Lo sviluppatore del software è il fornitore, il datore di lavoro che lo utilizza è un deployer

    Il fornitore è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, l’agenzia o altro organismo che sviluppa un sistema di IA, o lo fa sviluppare, e lo immette sul mercato o lo mette in servizio con il proprio nome o marchio (articolo 3, punto 3). I fornitori di sistemi ad alto rischio devono garantire che i loro sistemi siano conformi ai requisiti della sezione 2 (articoli da 8 a 15) (articolo 16, lettera a)). Il deployer è una persona fisica o giuridica, un’autorità pubblica, un’agenzia o altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, salvo che il sistema sia utilizzato nel corso di un’attività personale non professionale (articolo 3, punto 4). Un datore di lavoro che utilizza un sistema HR è un deployer con gli obblighi dell’articolo 26. Un deployer diventa fornitore se appone il proprio nome o marchio su un sistema ad alto rischio già immesso sul mercato, vi apporta una modifica sostanziale o modifica la finalità prevista di un sistema in modo che diventi ad alto rischio (articolo 25(1)).

  • Date, sistemi precedenti ed esclusioni dall’ambito di applicazione

    I requisiti per i sistemi dell’allegato III si applicano dal 2 dicembre 2027 (articolo 113, lettera c), punto i)). Un sistema di IA ad alto rischio immesso sul mercato o messo in servizio prima di tale data è coperto solo se, a partire da essa, la sua progettazione subisce modifiche significative. In ogni caso, i fornitori e i deployer di sistemi di IA ad alto rischio destinati a essere utilizzati da autorità pubbliche devono adottare le misure necessarie per conformarsi entro il 2 agosto 2030 (articolo 111(2)). Il regolamento non si applica ai settori che esulano dall’ambito di applicazione del diritto dell’Unione (articolo 2(3)), né ai sistemi o modelli di IA, compreso il loro output, sviluppati e messi in servizio specificamente e al solo scopo di ricerca e sviluppo scientifici (articolo 2(6)), né alle attività di ricerca, prova o sviluppo precedenti all’immissione sul mercato o alla messa in servizio di un sistema; le prove in condizioni reali non sono escluse (articolo 2(8)). Non si applica agli obblighi dei deployer che sono persone fisiche e utilizzano sistemi di IA nel corso di un’attività non professionale puramente personale (articolo 2(10)). I sistemi di IA rilasciati con licenze libere e open source sono esclusi, a meno che siano immessi sul mercato o messi in servizio come sistemi ad alto rischio o come sistemi di cui all’articolo 5 o 50 (articolo 2(12)).

  • I log su candidati e lavoratori contengono dati personali

    Il regolamento lascia impregiudicato il diritto in materia di protezione dei dati (articolo 2(7)). Il minimo di sei mesi si applica salvo diversa disposizione del diritto dell’Unione o nazionale, in particolare in materia di protezione dei dati personali (articoli 19(1) e 26(6)).

Ciò che il regolamento lascia aperto

  • Nessun campo di log HR e nessun periodo di conservazione oltre il minimo

    Il regolamento non elenca campi di log per i sistemi HR. Non fissa alcun periodo di conservazione dei log oltre il minimo di sei mesi (articoli 19(1) e 26(6)). I periodi fissati da altre norme sono questioni di tali norme; questa pagina non ne indica alcuno.

  • Il regolamento non nomina alcuna norma; esistono norme armonizzate e orientamenti

    Il regolamento stesso non nomina alcuna norma per la registrazione degli eventi. Chiede di tenere conto dello stato dell’arte generalmente riconosciuto (articolo 8(1)). I sistemi di IA ad alto rischio conformi a norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale si presumono conformi ai requisiti della sezione 2 che tali norme contemplano (articolo 40(1)). La Commissione elabora orientamenti sull’applicazione dei requisiti degli articoli da 8 a 15 (articolo 96(1), lettera a)). Qualsiasi altra norma usata da un fornitore è una scelta di progettazione volontaria.

Esempio: eventi che uno strumento di assunzione potrebbe registrare

Sono esempi, non requisiti.

  • Esempio: eventi di utilizzo (articolo 12(2), lettere a) e b))

    L’ora di ogni utilizzo, la versione del modello e un riferimento all’input, in modo che un riesame successivo possa stabilire quale versione ha prodotto una classificazione.

  • Esempio: decisioni umane (articolo 12(2), lettera c))

    Se il selezionatore ha accettato, modificato o ribaltato l’output, il che agevola il monitoraggio del funzionamento del sistema (articolo 26(5)).

Domande frequenti: conservazione, chi costruisce la registrazione, date e sanzioni

Un datore di lavoro deve conservare i log e per quanto tempo?

I deployer conservano i log generati dal sistema nella misura in cui sono sotto il loro controllo, per un periodo adeguato alla finalità prevista del sistema, di almeno sei mesi, salvo diversa disposizione del diritto dell’Unione o nazionale applicabile, in particolare in materia di protezione dei dati personali (articolo 26(6)).

Il datore di lavoro deve costruire la registrazione?

No. Il fornitore deve progettare il sistema in modo che consenta tecnicamente la registrazione automatica degli eventi (articoli 12(1) e 16, lettera a)). Il datore di lavoro, in quanto deployer, conserva i log generati dal sistema nella misura in cui sono sotto il suo controllo (articolo 26(6)).

Da quando si applicano le norme dell’articolo 12 alla tecnologia HR?

I requisiti per i sistemi dell’allegato III si applicano dal 2 dicembre 2027 (articolo 113, lettera c), punto i)). Un sistema di IA ad alto rischio immesso sul mercato o messo in servizio prima di tale data è coperto solo se, a partire da essa, la sua progettazione subisce modifiche significative. In ogni caso, i fornitori e i deployer di sistemi di IA ad alto rischio destinati a essere utilizzati da autorità pubbliche devono adottare le misure necessarie per conformarsi entro il 2 agosto 2030 (articolo 111(2)).

A quanto ammontano le sanzioni, e sono più basse per le piccole imprese?

L’articolo 16 stabilisce gli obblighi dei fornitori, che comprendono il rispetto dell’articolo 12, e l’articolo 26 quelli dei deployer. La violazione degli uni o degli altri comporta sanzioni fino a 15 milioni di EUR o, per un’impresa, al 3 % del fatturato mondiale annuo, se superiore (articolo 99(4)). Per le PMI, comprese le start-up, e per le piccole imprese a media capitalizzazione (articolo 3, punto 14 ter), ogni sanzione arriva al massimo al minore dei due importi (articolo 99(6) e (6 bis)). La percentuale del fatturato si applica se l’autore della violazione è un’impresa (articolo 99(4)). Ogni Stato membro stabilisce in quale misura possono essere inflitte sanzioni amministrative pecuniarie alle autorità pubbliche e agli organismi stabiliti in tale Stato membro (articolo 99(8)).

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