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Regolamento IA biometria: guida alla conformità

Conformità al regolamento IA per i sistemi biometrici IA: pratiche vietate, classificazione ad alto rischio e identificazione in tempo reale.

I fornitori e i deployer di sistemi di identificazione biometrica remota, categorizzazione biometrica e riconoscimento delle emozioni sono soggetti alle norme sull’alto rischio dal 2 dicembre 2027 (allegato III, punto 1).

L’ambito «Biometria» dell’allegato III si limita al punto 1, lettere da a) a c). Il punto 1, lettera a), esclude la verifica «uno a uno». L’articolo 5 vieta alcune pratiche biometriche dal 2 febbraio 2025, con sanzioni più elevate (articolo 99, paragrafo 3). Per gli obblighi ad alto rischio, le sanzioni possono arrivare fino a 15 milioni di EUR o, per un’impresa, fino al 3 % del fatturato mondiale annuo, se superiore (articolo 99, paragrafo 4). Passo successivo: riconduca ogni sistema alla lettera a), b) o c) del punto 1 e controlli prima l’articolo 5.

Che cosa copre il regolamento in biometria

L’allegato III, punto 1, copre la biometria nella misura in cui il pertinente diritto dell’Unione o nazionale ne permette l’uso. La parola «biometria» di questo sito corrisponde ai punti di aggancio seguenti.

  • Punto 1, lettera a): sistemi di identificazione biometrica remota

    Un sistema di identificazione biometrica remota identifica persone fisiche senza il loro coinvolgimento attivo, in genere a distanza, confrontando i dati biometrici di una persona con quelli contenuti in una banca dati di riferimento (articolo 3, punto 41). L’allegato III elenca questi sistemi senza distinguere l’identificazione in tempo reale da quella a posteriori (articolo 3, punto 42, articolo 3, punto 43).

  • La verifica è esclusa dal punto 1, lettera a)

    Il punto 1, lettera a), non comprende i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per la verifica biometrica la cui unica finalità è confermare che una determinata persona fisica è la persona che dice di essere. La verifica biometrica è la verifica automatizzata «uno a uno», compresa l’autenticazione, mediante il confronto di dati biometrici con dati biometrici forniti in precedenza (articolo 3, punto 36). Un sistema di questo tipo è ad alto rischio solo se lo contempla un altro punto dell’allegato III o l’allegato I.

  • Punto 1, lettera b): categorizzazione in base ad attributi sensibili o protetti

    Sistemi di IA destinati a essere utilizzati per la categorizzazione biometrica in base ad attributi o caratteristiche sensibili o protetti basati sulla deduzione di tali attributi o caratteristiche. Un sistema di categorizzazione biometrica assegna persone fisiche a categorie specifiche sulla base dei loro dati biometrici, a meno che sia accessorio a un altro servizio commerciale e strettamente necessario per ragioni tecniche oggettive (articolo 3, punto 40). L’articolo 5, paragrafo 1, lettera g) vieta una parte della categorizzazione (vedi sotto).

  • Punto 1, lettera c): riconoscimento delle emozioni

    Sistemi di IA destinati a essere utilizzati per il riconoscimento delle emozioni. Un sistema di riconoscimento delle emozioni è un sistema di IA finalizzato all’identificazione o alla deduzione di emozioni o intenzioni di persone fisiche sulla base dei loro dati biometrici (articolo 3, punto 39). L’articolo 5, paragrafo 1, lettera f) vieta di inferire emozioni sul luogo di lavoro e negli istituti di istruzione, tranne per motivi medici o di sicurezza (vedi sotto).

  • Punti 6 e 7: altri usi da parte di autorità pubbliche

    Il punto 7, lettera d), dell’allegato III riguarda i sistemi di IA utilizzati da o per conto delle autorità pubbliche competenti, o dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell’Unione, nel contesto della gestione della migrazione, dell’asilo o del controllo delle frontiere, ai fini del rilevamento, del riconoscimento o dell’identificazione di persone fisiche, ad eccezione della verifica dei documenti di viaggio. Il punto 6 elenca gli usi a fini di contrasto; vedi il quadro relativo. La registrazione dei sistemi dei punti 1, 6 e 7 in questi ambiti avviene in una sezione sicura non pubblica della banca dati dell’UE (articolo 49, paragrafo 4).

  • Tempo reale, a posteriori e attività di contrasto

    Un sistema di identificazione biometrica remota «in tempo reale» è un sistema in cui la raccolta dei dati biometrici, il confronto e l’identificazione avvengono senza ritardi significativi, compresi brevi ritardi limitati per evitare l’elusione (articolo 3, punto 42). Un sistema a posteriori è qualsiasi altro sistema di identificazione biometrica remota (articolo 3, punto 43). Le «attività di contrasto» sono le attività svolte dalle autorità di contrasto o per loro conto per la prevenzione, l’indagine, l’accertamento o il perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione di tali minacce (articolo 3, punto 46). Un’autorità di contrasto è un’autorità pubblica competente per tali compiti o qualsiasi altro organismo o entità incaricato dal diritto dello Stato membro di esercitare l’autorità pubblica e i poteri pubblici a tali fini (articolo 3, punto 45). Uno «spazio accessibile al pubblico» è qualsiasi luogo fisico di proprietà pubblica o privata accessibile a un numero indeterminato di persone fisiche, indipendentemente dall’applicazione di determinate condizioni di accesso (articolo 3, punto 44).

Divieti dell’articolo 5 che riguardano i sistemi biometrici, ad esempio

Le lettere da e) a h) dell’articolo 5, paragrafo 1 si applicano dal 2 febbraio 2025 (articolo 113, lettera a)). Le sanzioni possono arrivare fino a 35 milioni di EUR o, per un’impresa, fino al 7 % del suo fatturato mondiale totale annuo, se superiore (articolo 99, paragrafo 3).

  • Scraping non mirato per creare banche dati facciali (lettera e))

    Sistemi di IA che creano o ampliano le banche dati di riconoscimento facciale mediante scraping non mirato di immagini facciali da internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso. Il divieto riguarda l’immissione sul mercato, la messa in servizio per tale finalità specifica e l’uso. Il testo non nomina alcuna verifica del consenso né alcun set di dati specifico.

  • Inferenza di emozioni sul lavoro e nell’istruzione (lettera f))

    Sistemi di IA per inferire le emozioni di una persona fisica nell’ambito del luogo di lavoro e degli istituti di istruzione, tranne laddove l’uso del sistema sia destinato a essere messo in funzione o immesso sul mercato per motivi medici o di sicurezza. I sistemi di riconoscimento delle emozioni sono elencati nell’allegato III, punto 1, lettera c), che non li limita a un ambito.

  • Categorizzazione biometrica di tratti sensibili (lettera g))

    Sistemi di categorizzazione biometrica che classificano individualmente le persone fisiche sulla base dei loro dati biometrici per trarre deduzioni o inferenze in merito a razza, opinioni politiche, appartenenza sindacale, convinzioni religiose o filosofiche, vita sessuale o orientamento sessuale. Il divieto non riguarda l’etichettatura o il filtraggio di set di dati biometrici acquisiti legalmente, come le immagini, sulla base di dati biometrici o della categorizzazione di dati biometrici nel settore delle attività di contrasto.

  • Identificazione biometrica remota in tempo reale a fini di attività di contrasto (lettera h))

    L’uso di sistemi di identificazione biometrica remota «in tempo reale» in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto è vietato, a meno che, e nella misura in cui, sia strettamente necessario per uno di tre obiettivi. Il primo è la ricerca mirata di specifiche vittime di sottrazione, tratta di esseri umani o sfruttamento sessuale di esseri umani, nonché la ricerca di persone scomparse. Il secondo è la prevenzione di una minaccia specifica, sostanziale e imminente per la vita o l’incolumità fisica, o di una minaccia reale e attuale o reale e prevedibile di un attacco terroristico. Il terzo è la localizzazione o l’identificazione di una persona sospettata di aver commesso un reato di cui all’allegato II, punibile con una pena o una misura di sicurezza privativa della libertà della durata massima di almeno quattro anni. L’uso può servire solo a confermare l’identità della persona specificamente interessata (articolo 5, paragrafo 2). Ogni uso richiede un’autorizzazione preventiva di un’autorità giudiziaria o di un’autorità amministrativa indipendente la cui decisione sia vincolante. In una situazione di urgenza debitamente giustificata, l’uso può iniziare senza autorizzazione, purché questa sia richiesta senza indebito ritardo ed entro 24 ore. Se è respinta, l’uso è interrotto con effetto immediato e i dati e i risultati sono cancellati (articolo 5, paragrafo 3). L’autorizzazione richiede inoltre una valutazione d’impatto sui diritti fondamentali completata e la registrazione del sistema nella banca dati dell’UE; in casi di urgenza debitamente giustificati la registrazione può seguire senza indebito ritardo (articolo 5, paragrafo 2). Ogni uso è notificato all’autorità di vigilanza del mercato e all’autorità nazionale per la protezione dei dati (articolo 5, paragrafo 4). Tali autorità presentano relazioni annuali alla Commissione, che pubblica relazioni annuali (articolo 5, paragrafo 6, articolo 5, paragrafo 7). Uno Stato membro può decidere se prevedere tale autorizzazione (articolo 5, paragrafo 5). La lettera h) riguarda l’uso a fini di attività di contrasto; lascia impregiudicato l’articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 per altri fini.

Fornitore e deployer

  • Fornitori

    Un fornitore sviluppa un sistema, o lo fa sviluppare, e lo immette sul mercato o lo mette in servizio con il proprio nome o marchio (articolo 3, punto 3). Un fornitore deve garantire che il proprio sistema ad alto rischio sia conforme ai requisiti della sezione 2, che comprende gli articoli da 9 a 15, disporre di un sistema di gestione della qualità conforme all’articolo 17 e garantire che il sistema sia sottoposto alla valutazione della conformità di cui all’articolo 43 prima dell’immissione sul mercato o della messa in servizio (articolo 16, lettere a), c) e f)).

  • Deployer

    Un deployer è una persona fisica o giuridica, un’autorità pubblica, un’agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità (articolo 3, punto 4). I deployer adottano misure tecniche e organizzative adeguate per usare il sistema in conformità delle istruzioni per l’uso, affidano la sorveglianza umana a persone fisiche dotate della necessaria competenza, formazione e autorità e conservano i log sotto il loro controllo (articolo 26, paragrafi 1, 2 e 6). I deployer che sono autorità pubbliche registrano il loro uso nella banca dati dell’UE (articolo 26, paragrafo 8, articolo 49, paragrafo 3). I deployer che sono organismi di diritto pubblico o soggetti privati che forniscono servizi pubblici effettuano una valutazione d’impatto sui diritti fondamentali prima di utilizzare un sistema di cui all’articolo 6, paragrafo 2 (articolo 27, paragrafo 1).

  • Deployer di identificazione biometrica remota a posteriori

    Nell’ambito di un’indagine per la ricerca mirata di una persona sospettata o condannata per aver commesso un reato, il deployer di un sistema di identificazione biometrica remota a posteriori chiede l’autorizzazione, ex ante o senza indebito ritardo ed entro 48 ore, a un’autorità giudiziaria o a un’autorità amministrativa la cui decisione è vincolante e soggetta a controllo giurisdizionale, per l’uso del sistema. L’eccezione riguarda l’uso per l’identificazione iniziale di un potenziale sospettato sulla base di fatti oggettivi e verificabili direttamente connessi al reato. Le autorità di contrasto non possono prendere alcuna decisione che produca effetti giuridici negativi su una persona unicamente sulla base dell’output di tale sistema. Indipendentemente dalla finalità o dal deployer, ogni uso di tali sistemi è documentato nel fascicolo di polizia pertinente e messo a disposizione dell’autorità di vigilanza del mercato e dell’autorità nazionale per la protezione dei dati su richiesta, esclusi i dati operativi sensibili relativi alle attività di contrasto. I deployer presentano a tali autorità relazioni annuali sul loro uso dei sistemi di identificazione biometrica remota a posteriori; le relazioni possono essere aggregate (articolo 26, paragrafo 10).

Date chiave

2 febbraio 2025

Articolo 5, paragrafo 1, lettere da e) a h): si applicano le pratiche biometriche vietate (articolo 113, lettera a)). Il capo XII sulle sanzioni, compreso l’articolo 99, si applica dal 2 agosto 2025 (articolo 113, lettera b)).

2 agosto 2026

Articolo 50, paragrafo 3: i deployer di sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica informano le persone esposte. L’articolo 50 non è nominato alle lettere da a) a d) dell’articolo 113; si applica quindi la data generale di tale articolo.

2 dicembre 2027

Si applicano i requisiti per i sistemi dell’allegato III, punto 1, compresi gli articoli da 9 a 15, 17, 26 e 27 (articolo 113, lettera c), punto i)). Gli articoli 43 e 49 si trovano nella sezione 5 del capo III; l’articolo 113 non indica una data distinta per tale sezione, il che è una questione per un giurista.

2 agosto 2030

Un sistema immesso sul mercato o messo in servizio prima del 2 dicembre 2027 è coperto solo se in seguito subisce modifiche significative della progettazione. I fornitori e i deployer di sistemi ad alto rischio destinati a essere utilizzati dalle autorità pubbliche adottano le misure necessarie per conformarsi entro tale data (articolo 111, paragrafo 2). Questa regola non copre i sistemi di cui all’articolo 111, paragrafo 1.

31 dicembre 2030

I componenti dei sistemi IT su larga scala elencati nell’allegato X immessi sul mercato o messi in servizio prima del 2 agosto 2027 sono resi conformi entro tale data (articolo 111, paragrafo 1).

Sanzioni

Le violazioni dei divieti dell’articolo 5 possono essere sanzionate con sanzioni fino a 35 milioni di EUR o, per un’impresa, fino al 7 % del suo fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore (articolo 99, paragrafo 3). Le violazioni degli obblighi dei fornitori di cui all’articolo 16 e dei deployer di cui all’articolo 26 possono essere sanzionate con sanzioni fino a 15 milioni di EUR o, per un’impresa, fino al 3 %, se superiore; lo stesso livello copre gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50 (articolo 99, paragrafo 4, lettere a), e) e g)). Per le PMI, comprese le start-up, ogni sanzione è pari al massimo al più basso dei due importi (articolo 99, paragrafo 6). Per le piccole imprese a media capitalizzazione (articolo 3, punto 14b), lo stesso vale per le sanzioni degli articolo 99, paragrafo 4 e articolo 99, paragrafo 5, ma non per quelle dell’articolo 99, paragrafo 3 (articolo 99, paragrafo 6a). Ogni Stato membro stabilisce le norme sulla misura in cui possono essere imposte sanzioni amministrative pecuniarie alle autorità pubbliche e agli organismi pubblici istituiti in tale Stato membro (articolo 99, paragrafo 8). L’articolo 99, paragrafi da 3 a 5, non nomina alcun livello per l’articolo 27 o l’articolo 49.

Le norme per i sistemi biometrici, articolo per articolo

  • art. 5(1)(e)–(h)
    Divieti: da verificare per primi

    Verifichi se il sistema rientra nelle lettere da e) a h) dell’articolo 5, paragrafo 1 prima di applicare le norme sull’alto rischio. Vedi i divieti sopra.

  • art. 9
    Sistema di gestione dei rischi

    Un obbligo del fornitore. Comprende la considerazione delle persone di età inferiore a 18 anni e di altri gruppi vulnerabili (articolo 9, paragrafo 9). Il regolamento non nomina alcun valore o metodo di rischio specifico per la biometria.

  • art. 10, 4a
    Governance dei dati e categorie particolari di dati

    Criteri di qualità per i dati di addestramento, convalida e prova (articolo 10). I fornitori possono eccezionalmente trattare categorie particolari di dati personali per il rilevamento e la correzione delle distorsioni, a sei condizioni (articolo 4 bis, paragrafo 1).

  • art. 12(3)
    Conservazione delle registrazioni: contenuto minimo dei log

    Per i sistemi del punto 1, lettera a), i log registrano il periodo di ciascun utilizzo, la banca dati di riferimento, i dati di input con corrispondenza e le persone che hanno verificato il risultato (articolo 12, paragrafo 3).

  • art. 13
    Trasparenza e istruzioni per l’uso

    Il fornitore fornisce istruzioni per l’uso con almeno i dati dell’articolo 13, paragrafo 3. L’articolo 13 non stabilisce alcuna norma su cartelli o avvisi per le persone riprese da un sistema.

  • art. 14(5)
    Sorveglianza umana: verifica da parte di due persone

    Per i sistemi del punto 1, lettera a), nessuna azione né decisione sulla base di un’identificazione prima della verifica e conferma separate da parte di almeno due persone fisiche dotate della necessaria competenza, formazione e autorità (articolo 14, paragrafo 5). Eccezione per contrasto, migrazione, controllo delle frontiere e asilo quando il diritto ritiene sproporzionato il requisito.

  • art. 15, 17
    Accuratezza, robustezza, cibersicurezza e gestione della qualità

    Obblighi del fornitore (articolo 15, articolo 17). Il regolamento non nomina, per la biometria, alcun valore di accuratezza, alcuna metrica del tasso di errore né alcun metodo di prova. Il fornitore dichiara i livelli e le metriche di accuratezza nelle istruzioni per l’uso (articolo 15, paragrafo 3).

  • art. 26–27
    Obblighi dei deployer e valutazione d’impatto sui diritti fondamentali

    Uso conforme alle istruzioni, sorveglianza umana, log (articolo 26). I deployer di sistemi ad alto rischio dell’allegato III che prendono decisioni o assistono nel prendere decisioni relative a persone fisiche informano tali persone (articolo 26, paragrafo 11). Identificazione remota a posteriori nelle indagini penali: autorizzazione e relazioni (articolo 26, paragrafo 10). Valutazione d’impatto sui diritti fondamentali per i deployer indicati all’articolo 27, paragrafo 1.

  • art. 43(1)
    Procedura di valutazione della conformità per il punto 1

    Quando il fornitore ha applicato norme armonizzate (articolo 40) o, ove applicabile, specifiche comuni (articolo 41), sceglie tra il controllo interno dell’allegato VI e una valutazione con un organismo notificato ai sensi dell’allegato VII. L’allegato VII si applica quando tali norme non esistono e non sono disponibili specifiche comuni, quando il fornitore non ha applicato la norma o l’ha applicata solo in parte, quando non ha applicato specifiche comuni esistenti o quando una norma è stata pubblicata con una restrizione. Per i sistemi messi in servizio da autorità di contrasto, di immigrazione o di asilo o da istituzioni dell’Unione, l’autorità di vigilanza del mercato funge da organismo notificato (articolo 43, paragrafo 1).

  • art. 49
    Registrazione nella banca dati dell’UE

    I fornitori registrano se stessi e il proprio sistema prima dell’immissione sul mercato o della messa in servizio (articolo 49, paragrafo 1). I deployer che sono autorità pubbliche registrano il loro uso (articolo 49, paragrafo 3). Per i sistemi dei punti 1, 6 e 7 negli ambiti dell’attività di contrasto, della migrazione, dell’asilo e della gestione del controllo delle frontiere, la registrazione avviene in una sezione sicura non pubblica, con informazioni limitate (articolo 49, paragrafo 4).

  • art. 50(3)
    Obbligo di informazione per il riconoscimento delle emozioni e la categorizzazione biometrica

    I deployer di un sistema di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica informano le persone fisiche che vi sono esposte del funzionamento del sistema e trattano i dati personali conformemente alla normativa sulla protezione dei dati. L’obbligo non si applica ai sistemi il cui uso è consentito dalla legge per accertare, prevenire o indagare reati, fatte salve garanzie adeguate e conformemente al diritto dell’Unione (articolo 50, paragrafo 3). L’identificazione biometrica remota non è nominata in questo paragrafo.

Domande sulla biometria e sul regolamento sull’IA

La verifica «uno a uno» con il volto o l’impronta digitale è ad alto rischio?

Non in base all’allegato III, punto 1, lettera a), che non comprende i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per la verifica biometrica la cui unica finalità è confermare che una determinata persona fisica è la persona che dice di essere. Un sistema di questo tipo è ad alto rischio solo se lo contempla un altro punto dell’allegato III o l’allegato I (articolo 6).

Il riconoscimento facciale in tempo reale in un negozio è vietato?

L’articolo 5, paragrafo 1, lettera h), vieta l’uso di sistemi di identificazione biometrica remota «in tempo reale» in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto, a meno che sia strettamente necessario per uno di tre obiettivi. Non nomina l’uso per altri fini. I sistemi di identificazione biometrica remota sono elencati nell’allegato III, punto 1, lettera a), e l’articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 resta applicabile al trattamento di dati biometrici a fini diversi dall’attività di contrasto.

Il regolamento vieta il riconoscimento delle emozioni?

L’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), vieta i sistemi di IA per inferire le emozioni di una persona fisica nell’ambito del luogo di lavoro e degli istituti di istruzione, tranne laddove l’uso sia destinato a motivi medici o di sicurezza. I sistemi di riconoscimento delle emozioni sono elencati nell’allegato III, punto 1, lettera c), e i deployer informano le persone esposte (articolo 50, paragrafo 3).

La categorizzazione biometrica è vietata?

Solo la categorizzazione che deduce o inferisce razza, opinioni politiche, appartenenza sindacale, convinzioni religiose o filosofiche, vita sessuale o orientamento sessuale (articolo 5, paragrafo 1, lettera g)), con le esclusioni previste da tale lettera. Altre categorizzazioni biometriche in base ad attributi sensibili o protetti possono rientrare nell’allegato III, punto 1, lettera b).

Quali norme specifiche per la biometria aggiunge il regolamento agli articoli da 9 a 15?

L’articolo 12, paragrafo 3, fissa il contenuto minimo dei log e l’articolo 14, paragrafo 5, la verifica da parte di due persone, entrambi per i sistemi dell’allegato III, punto 1, lettera a). L’articolo 26, paragrafo 10, disciplina l’identificazione remota a posteriori nelle indagini penali. L’articolo 43, paragrafo 1, fissa la procedura di valutazione della conformità per i sistemi del punto 1. L’articolo 49, paragrafo 4, prevede una registrazione non pubblica per i punti 1, 6 e 7 negli ambiti citati. L’articolo 50, paragrafo 3, è l’obbligo di informazione per il riconoscimento delle emozioni e la categorizzazione biometrica.

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