Articolo 50 per le tecnologie HR: trasparenza e divieto di inferire le emozioni
Come si applicano l’articolo 50 (trasparenza) e il divieto dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), alle tecnologie HR: chatbot per candidati, riconoscimento delle emozioni sul lavoro, contenuti sintetici, date e sanzioni.
I sistemi di IA che inferiscono le emozioni sul luogo di lavoro sono vietati, tranne per motivi medici o di sicurezza. Lo prevede l’articolo 5, paragrafo 1, lettera f); il regolamento non dice se vi rientri un colloquio di lavoro.
I fornitori devono progettare i chatbot per i candidati in modo che si sappia di parlare con un’IA, salvo sia ovvio (articolo 50, paragrafo 1). I deployer di sistemi di riconoscimento delle emozioni devono informare le persone esposte (articolo 50, paragrafo 3). Entrambi gli obblighi si applicano dal 2 agosto 2026. Sanzioni per un’impresa, se superiori: 15 milioni di EUR o il 3 % del fatturato (articolo 50; articolo 99, paragrafo 4). Prossimo passo: verificate se uno strumento di colloquio inferisce emozioni.
L’articolo 50, paragrafi da 1 a 4, fissa gli obblighi di informazione
Ogni paragrafo indica chi deve informare. Ognuno prevede anche un’eccezione per gli usi autorizzati dalla legge per accertare, prevenire, indagare o perseguire reati; i paragrafi 1 e 3 vi aggiungono condizioni.
- art. 50(1)Sistemi che interagiscono con le persone (fornitore)
I fornitori devono progettare i sistemi destinati a interagire direttamente con persone fisiche in modo che tali persone siano informate che stanno interagendo con un sistema di IA, a meno che ciò non risulti evidente dal punto di vista di una persona ragionevolmente informata, attenta e avveduta, tenendo conto delle circostanze e del contesto di utilizzo.
- art. 50(2)Marcare gli output sintetici (fornitore)
I fornitori di sistemi che generano contenuti audio, immagine, video o testuali sintetici devono garantire che gli output siano marcati in un formato leggibile meccanicamente e rilevabili come generati o manipolati artificialmente. L’obbligo non si applica nella misura in cui il sistema svolge una funzione di assistenza per l’editing standard o non altera in modo sostanziale i dati di input o la loro semantica.
- art. 50(3)Riconoscimento delle emozioni e categorizzazione biometrica (deployer)
I deployer di un sistema di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica devono informare le persone fisiche esposte del funzionamento del sistema e trattare i dati personali in conformità alla normativa applicabile sulla protezione dei dati.
- art. 50(4)Deep fake e testi pubblicati (deployer)
I deployer di un sistema che genera o manipola immagini, audio o video che costituiscono un deep fake devono rendere noto che il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente. Lo stesso vale per il testo pubblicato allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico, a meno che il testo sia stato sottoposto a revisione umana o a controllo editoriale e una persona ne abbia la responsabilità editoriale. Per un’opera manifestamente artistica, creativa, satirica o fittizia, l’obbligo si limita a rendere nota l’esistenza di contenuti generati in modo appropriato che non ostacoli la fruizione dell’opera.
- art. 50(5)Come e quando informare
Le informazioni devono essere chiare e distinguibili, fornite al più tardi in occasione della prima interazione o esposizione, e conformi ai requisiti di accessibilità applicabili (articolo 50, paragrafo 5).
Articolo 50 e articolo 5 nelle tecnologie HR
L’articolo 50 si applica ai sistemi di IA elencati, qualunque sia la loro classe di rischio. Il divieto dell’articolo 5 di inferire le emozioni sul lavoro viene per primo.
Le tecnologie HR non sono una categoria del regolamento
Il regolamento non ha una categoria «tecnologie HR». Questo sito usa il termine per l’IA che rientra nel regolamento tramite l’allegato III, punto 4 (occupazione, gestione dei lavoratori e accesso al lavoro autonomo), e tramite il divieto dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), di inferire le emozioni sul luogo di lavoro.
Inferenza delle emozioni sul luogo di lavoro: articolo 5, paragrafo 1, lettera f)
L’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), vieta l’immissione sul mercato, la messa in servizio per questa finalità specifica e l’uso di sistemi di IA per inferire le emozioni di una persona fisica nei luoghi di lavoro e negli istituti di istruzione, tranne quando il sistema è destinato a essere installato o immesso sul mercato per motivi medici o di sicurezza. Il regolamento non definisce il «luogo di lavoro». Il testo non risponde se un colloquio video con un candidato rientri nel divieto; rivolgetevi a un giurista e controllate gli orientamenti della Commissione sulle pratiche vietate (articolo 96, paragrafo 1, lettera b)). L’obbligo di informare le persone esposte dell’articolo 50, paragrafo 3, è distinto e non rende lecito un uso vietato.
Dove il riconoscimento delle emozioni non è vietato
Un sistema di riconoscimento delle emozioni è un sistema di IA finalizzato a identificare o inferire emozioni o intenzioni di persone fisiche sulla base dei loro dati biometrici (articolo 3, punto 39). Quando un tale uso non è vietato, lo prevede l’allegato III, punto 1, lettera c), nella misura in cui il suo uso è consentito dal pertinente diritto dell’Unione o nazionale. È ad alto rischio ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, a meno che si applichi la deroga dell’articolo 6, paragrafo 3 (basta una delle condizioni da a) a d); mai se il sistema effettua profilazione), e l’articolo 2 limita l’ambito del regolamento. articolo 50, paragrafo 3, impone allora al deployer di informare le persone esposte. L’articolo 5, paragrafo 1, lettera g), vieta separatamente i sistemi di categorizzazione biometrica che classificano individualmente le persone fisiche sulla base dei loro dati biometrici per dedurne o inferirne la razza, le opinioni politiche, l’appartenenza sindacale, le convinzioni religiose o filosofiche, la vita sessuale o l’orientamento sessuale, con le eccezioni previste in tale punto.
Esempi per paragrafo
Esempio: un chatbot che risponde alle domande dei candidati interagisce direttamente con persone fisiche (articolo 50, paragrafo 1). Esempio: uno strumento che genera testo sintetico rientra nell’obbligo di marcatura del fornitore (articolo 50, paragrafo 2); un datore di lavoro che si limita a usarlo è un deployer, e i suoi obblighi derivano dall’articolo 50, paragrafi 3 e 4, ove si applichino, non dall’articolo 50, paragrafo 2.
Descrizioni di posizioni e e-mail ai candidati
L’articolo 50 non nomina alcun documento HR. Per i deployer, l’articolo 50, paragrafo 4, impone la divulgazione per i deep fake e per i testi pubblicati allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico, a meno che il testo sia stato sottoposto a revisione umana o a controllo editoriale e una persona ne detenga la responsabilità editoriale. Una descrizione di posizione o un’e-mail a un solo candidato non è, nella sua formulazione, un testo del genere; se una determinata pubblicazione lo sia, il regolamento non lo dice, rivolgetevi a un giurista. Un contenuto immagine, audio o video generato o manipolato dall’IA che assomiglia a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che apparirebbe falsamente autentico a una persona è un deep fake (articolo 3, punto 60).
Informare i candidati su uno strumento di preselezione
Informare candidati e dipendenti che un sistema ad alto rischio è usato per decisioni che li riguardano è l’obbligo dell’articolo 26, paragrafo 11, non dell’articolo 50, paragrafo 1. L’articolo 26, paragrafo 11, si applica fatto salvo l’articolo 50.
Allegato III, punto 4: occupazione e gestione dei lavoratori
L’allegato III, punto 4, lettera a), riguarda i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per l’assunzione o la selezione di persone fisiche, in particolare per pubblicare annunci di lavoro mirati, analizzare e filtrare le candidature e valutare i candidati. La lettera b) riguarda i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per adottare decisioni che incidono sulle condizioni dei rapporti di lavoro, sulla promozione o cessazione dei rapporti contrattuali di lavoro, per assegnare compiti sulla base del comportamento individuale o dei tratti o delle caratteristiche personali o per monitorare e valutare le prestazioni e il comportamento delle persone nell’ambito di tali rapporti. Un sistema dell’allegato III è considerato non ad alto rischio solo ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, e il fornitore deve documentare tale valutazione prima che il sistema sia immesso sul mercato o messo in servizio (articolo 6, paragrafo 4). L’articolo 6, paragrafo 3, non si applica mai quando il sistema effettua la profilazione di persone fisiche. Un fornitore che conclude che il proprio sistema dell’allegato III non è ad alto rischio è soggetto all’obbligo di registrazione dell’articolo 49, paragrafo 2.
Fornitore e deployer
Il fornitore, per esempio un produttore di software HR, sviluppa il sistema di IA, o lo fa sviluppare, e lo immette sul mercato o lo mette in servizio con il proprio nome (articolo 3, punto 3). Un datore di lavoro, un’agenzia di selezione del personale o un altro organismo che usa un sistema sotto la propria autorità è un deployer (articolo 3, punto 4). Un deployer diventa fornitore se appone il proprio nome o marchio su un sistema ad alto rischio già immesso sul mercato, ne apporta una modifica sostanziale che lo lascia ad alto rischio, o modifica la finalità prevista di un sistema non ad alto rischio in modo che lo diventi (articolo 25, paragrafo 1). Il regolamento non si applica agli obblighi dei deployer che sono persone fisiche che usano sistemi di IA nel corso di un’attività non professionale puramente personale (articolo 2, paragrafo 10).
Date
L’articolo 50 si applica dal 2 agosto 2026. I fornitori di sistemi che generano contenuti sintetici e sono stati immessi sul mercato prima di tale data devono adottare le misure necessarie per conformarsi all’articolo 50, paragrafo 2, entro il 2 dicembre 2026 (articolo 111, paragrafo 4). Gli obblighi dell’articolo 50, paragrafi 1, 3 e 4, non hanno un periodo transitorio.
Sanzioni
La violazione degli obblighi di trasparenza dei fornitori e dei deployer dell’articolo 50 può essere punita con sanzioni amministrative pecuniarie fino a 15 milioni di EUR o, se l’autore della violazione è un’impresa, fino al 3 % del suo fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore (articolo 99, paragrafo 4, lettera g)). La violazione dell’articolo 5 può essere punita con sanzioni fino a 35 milioni di EUR o, se l’autore è un’impresa, fino al 7 % di tale fatturato, se superiore (articolo 99, paragrafo 3). Per le PMI, comprese le start-up, ogni sanzione arriva al massimo all’importo più basso (articolo 99, paragrafo 6); per le piccole imprese a media capitalizzazione ciò vale per il livello dell’articolo 50, non per l’articolo 5 (articolo 3, punto 14 ter, articolo 99, paragrafo 6 bis). Ogni Stato membro decide in che misura possono essere inflitte sanzioni alle autorità pubbliche (articolo 99, paragrafo 8).
Limiti dell’ambito di applicazione
Il regolamento non si applica ai settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione (prima frase dell’articolo 2, paragrafo 3), né ai sistemi o modelli di IA, compresi i loro output, sviluppati e messi in servizio specificamente e unicamente a fini di ricerca e sviluppo scientifico (articolo 2, paragrafo 6), né alle attività di ricerca, prova e sviluppo relative a sistemi o modelli di IA prima che siano immessi sul mercato o messi in servizio; le prove in condizioni reali non sono coperte da tale esclusione (articolo 2, paragrafo 8). Non si applica ai sistemi di IA rilasciati con licenza libera e open source, a meno che siano immessi sul mercato o messi in servizio come sistemi di IA ad alto rischio o rientrino negli articoli 5 o 50 (articolo 2, paragrafo 12).
Cosa il regolamento lascia aperto per le tecnologie HR
Nessuna regola HR, nessun formato di etichetta
L’articolo 50 non ha una regola specifica per le tecnologie HR. Non nomina formulazioni, icone o norme tecniche; l’obbligo di marcatura chiede un formato leggibile da macchina e la rilevabilità, e l’articolo 50, paragrafo 2, rinvia allo stato dell’arte generalmente riconosciuto, «come può risultare dalle pertinenti norme tecniche».
Codici di buone pratiche
La Commissione incoraggia e facilita l’elaborazione di codici di buone pratiche sul rilevamento, la marcatura e l’etichettatura dei contenuti generati artificialmente (articolo 50, paragrafo 7). L’articolo non rende obbligatoria l’adesione. Se la Commissione ritiene inadeguato un codice, può adottare un atto di esecuzione con norme comuni per tali obblighi (articolo 50, paragrafo 7). Deve inoltre elaborare linee guida sull’attuazione pratica dell’articolo 50 (articolo 96, paragrafo 1, lettera d)).
Revisione umana
L’eccezione per la revisione umana o il controllo editoriale è nell’articolo 50, paragrafo 4, per il testo pubblicato. L’articolo 50, paragrafo 2, non la prevede; le sue eccezioni sono l’assistenza all’editing standard, la mancata alterazione sostanziale dei dati di input o della loro semantica e l’autorizzazione per legge a fini penali.
Altro diritto sulla trasparenza
L’articolo 50 si applica fatti salvi gli altri obblighi di trasparenza previsti dal diritto dell’Unione o nazionale per i deployer (articolo 50, paragrafo 6). Ciò che il diritto nazionale impone ai datori di lavoro di comunicare a candidati o dipendenti oltre al regolamento è fuori da questa pagina.
Domande sull’articolo 50 nelle tecnologie HR
L’analisi delle emozioni dei candidati nei colloqui video è consentita se i candidati sono informati?
Informare le persone non toglie il divieto. L’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), vieta i sistemi di IA che inferiscono le emozioni di una persona fisica nei luoghi di lavoro e negli istituti di istruzione, tranne per motivi medici o di sicurezza. Il regolamento non definisce il «luogo di lavoro» e non dice se i colloqui di lavoro vi rientrino; rivolgetevi a un giurista. L’articolo 50, paragrafo 3, richiede di informare le persone esposte quando un sistema di riconoscimento delle emozioni è usato lecitamente.
Un chatbot di selezione deve dire ai candidati di essere un sistema di IA?
Sì, a meno che ciò non risulti evidente dal punto di vista di una persona ragionevolmente informata, attenta e avveduta, tenuto conto del contesto di utilizzo. Il fornitore deve progettare il sistema in modo che la persona sia informata (articolo 50, paragrafo 1), al più tardi alla prima interazione (articolo 50, paragrafo 5).
Un datore di lavoro deve etichettare una descrizione di posizione scritta dall’IA?
L’articolo 50 non nomina un tale obbligo. L’obbligo di marcatura dell’articolo 50, paragrafo 2, spetta al fornitore del sistema che genera il contenuto. Un deployer deve divulgare il testo generato dall’IA solo se è pubblicato per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico e non è stato sottoposto a revisione umana o a controllo editoriale con una persona che ne detiene la responsabilità editoriale (articolo 50, paragrafo 4). Se un determinato annuncio di lavoro sia un testo del genere, il regolamento non lo dice; rivolgetevi a un giurista.
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