Articolo 26 per i sistemi autonomi: obblighi dei deployer
Come si applica l’articolo 26 (obblighi dei deployer) agli operatori di sistemi autonomi: allegato I sezioni A e B, allegato III punto 2, sorveglianza, log, incidenti, articoli 27 e 86, date e sanzioni.
I deployer di sistemi di IA ad alto rischio devono seguire le istruzioni, assegnare la sorveglianza umana, monitorare e conservare i log (articolo 26).
«Sistemi autonomi» non è una categoria del regolamento. L’articolo 26 vincola i deployer di sistemi dell’allegato III, punto 2, dal 2 dicembre 2027. Vincola anche i deployer di prodotti dell’allegato I, sezione A, dal 2 agosto 2028. Non si applica ai sistemi di prodotti dell’allegato I, sezione B, come veicoli o macchine (articolo 2, paragrafo 2). Le sanzioni arrivano a 15 milioni di EUR o, per un’impresa, al 3 % del fatturato mondiale annuo, se superiore (articolo 99, paragrafo 4). Prossimo passo: chiedete a ogni fornitore le istruzioni per l’uso.
L’articolo 26 chiede ai deployer di usare, sorvegliare, monitorare e registrare
L’articolo 26 fissa questi obblighi per i deployer di sistemi di IA ad alto rischio.
- art. 26(1)Usare secondo le istruzioni
Adottare idonee misure tecniche e organizzative per utilizzare il sistema conformemente alle istruzioni per l’uso.
- art. 26(2)Affidare la sorveglianza umana
Affidare la sorveglianza umana a persone fisiche che dispongono della competenza, della formazione e dell’autorità necessarie nonché del sostegno necessario.
- art. 26(4)Verificare i dati di input
Nella misura in cui il deployer esercita il controllo sui dati di input, garantire che tali dati siano pertinenti e sufficientemente rappresentativi alla luce della finalità prevista.
- art. 26(5)Monitorare, informare, sospendere
Monitorare il funzionamento sulla base delle istruzioni per l’uso e, se del caso, informare i fornitori. Se l’uso conforme alle istruzioni può presentare un rischio ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 1, informare senza indebito ritardo il fornitore o il distributore e l’autorità di vigilanza del mercato e sospendere l’uso. Dopo un incidente grave, informare immediatamente prima il fornitore, poi l’importatore o il distributore e le autorità di vigilanza del mercato. Se il fornitore non è raggiungibile, si applica l’articolo 73 mutatis mutandis.
- art. 26(6)Conservare i log
Conservare i log generati automaticamente dal sistema, nella misura in cui sono sotto il suo controllo, per un periodo adeguato alla finalità prevista e di almeno sei mesi, salvo diversa disposizione del diritto dell’Unione o nazionale, in particolare sulla protezione dei dati personali.
- art. 26(7)Informare i lavoratori
I datori di lavoro devono informare i rappresentanti dei lavoratori e i lavoratori interessati, prima di mettere in servizio o usare un sistema ad alto rischio sul posto di lavoro, che saranno soggetti al suo uso. Tali informazioni sono fornite, ove applicabile, in conformità alle norme e alle procedure del diritto e della prassi dell’Unione e nazionali in materia di informazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
- art. 26(8)Le autorità pubbliche si registrano
I deployer che sono autorità pubbliche, o istituzioni, organi e organismi dell’Unione, devono rispettare gli obblighi di registrazione dell’articolo 49. Se constatano che un sistema di IA ad alto rischio che intendono utilizzare non è registrato nella banca dati dell’UE di cui all’articolo 71, non lo utilizzano e ne informano il fornitore o il distributore. Per i sistemi dell’allegato III, punto 2, si veda la riga sulla registrazione più sotto.
- art. 26(9)Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati
Se del caso, usare le informazioni fornite a norma dell’articolo 13 per la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati prevista dall’articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679 o dall’articolo 27 della direttiva (UE) 2016/680.
- art. 26(11)Informare le persone interessate da decisioni
Per i sistemi dell’allegato III che prendono o aiutano a prendere decisioni riguardanti persone fisiche, informare tali persone che sono soggette all’uso del sistema, fatto salvo l’articolo 50.
- art. 26(12)Cooperare con le autorità
Cooperare con le autorità competenti in qualsiasi azione che esse intraprendano in relazione al sistema di IA ad alto rischio.
Come si applica l’articolo 26 agli operatori di sistemi autonomi
L’articolo 26 vincola solo i deployer di sistemi di IA ad alto rischio. Le righe seguenti mostrano quali sistemi autonomi raggiunge e quali altre norme riguardano operatori e autorità.
«Sistemi autonomi» non è una categoria del regolamento
Il regolamento non ha una categoria «sistemi autonomi»; la sua definizione di sistema di IA si riferisce a un funzionamento con livelli di autonomia variabili (articolo 3, punto 1). Questo sito usa la parola per l’IA di veicoli, droni, robot e macchine e per l’IA che aiuta a gestire il traffico stradale. Questa IA può essere ad alto rischio attraverso tre vie, e la via decide quali norme per l’alto rischio si applicano: l’allegato I, sezione B (articolo 2, paragrafo 2 limita le norme a pochi articoli), l’allegato I, sezione A (i requisiti del capo III dal 2 agosto 2028, se il sistema è ad alto rischio ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1) e l’allegato III, punto 2 (i requisiti del capo III dal 2 dicembre 2027). Altre norme non dipendono dalla via: gli articoli 4 e 5, l’articolo 50, l’articolo 53 per i fornitori di modelli e gli altri punti dell’allegato III. L’articolo 2, paragrafo 2 limita solo i sistemi di IA ad alto rischio ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1 in prodotti della sezione B. Individuate prima la vostra via ad alto rischio.
Veicoli, aeromobili, ferrovie, equipaggiamento marittimo e macchine: allegato I, sezione B
La sezione B dell’allegato I elenca, tra l’altro, i veicoli a motore (regolamenti (UE) 2018/858 e 2019/2144), i veicoli a due o tre ruote (regolamento (UE) n. 168/2013), i veicoli agricoli e forestali (regolamento (UE) n. 167/2013), il sistema ferroviario (direttiva (UE) 2016/797), l’equipaggiamento marittimo (direttiva 2014/90/UE), gli aeromobili senza equipaggio e i loro motori, eliche, parti e dispositivi di controllo remoto, nella misura in cui il regolamento (UE) 2018/1139 li riguarda, e le macchine (regolamento (UE) 2023/1230, spostato dalla sezione A alla sezione B dal regolamento (UE) 2026/1744). Per un sistema di IA ad alto rischio ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1 che riguarda un prodotto di questo tipo si applicano solo l’articolo 6, paragrafo 1, l’articolo 60 bis e gli articoli da 102 a 112 (articolo 2, paragrafo 2); gli articoli 57, 58 e 59 si applicano solo nella misura in cui i requisiti per i sistemi di IA ad alto rischio sono stati integrati in tale normativa di armonizzazione dell’Unione. Gli articoli da 9 a 15, 17 e 26 non ne fanno parte. In compenso, gli articoli da 102 a 109 aggiungono a otto di questi atti una regola secondo cui la Commissione tiene conto dei requisiti del capo III, sezione 2, quando adotta gli atti da essi indicati per i sistemi di IA. Per le macchine, l’articolo 3, punto 1, del regolamento (UE) 2026/1744 impone alla Commissione di adottare atti delegati che aggiungono requisiti di salute e sicurezza per tali sistemi di IA, riflettendo il capo III, sezione 2, e gli articoli 17, 19, 72 e 73; tali atti devono applicarsi al più tardi dal 2 agosto 2028.
Prodotti della sezione A e allegato III, punto 2: si applica il capo III
Due agganci attivano i requisiti del capo III. Primo: un sistema di IA è ad alto rischio ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1 se è destinato a essere utilizzato come componente di sicurezza di un prodotto disciplinato dalla normativa dell’allegato I, o è esso stesso un tale prodotto, e tale prodotto deve essere sottoposto a una valutazione della conformità da parte di terzi ai sensi di tale normativa. La sezione A (punti da 2 a 12) riguarda, per esempio, ascensori, impianti a fune, imbarcazioni da diporto e dispositivi medici; il capo III si applica a tali sistemi dal 2 agosto 2028 (articolo 113, lettera c), punto ii)). Un componente di sicurezza è un componente che svolge una funzione di sicurezza o il cui guasto o malfunzionamento mette a rischio la salute e la sicurezza di persone o beni (articolo 3, punto 14); l’IA usata solo per aspetti non legati alla sicurezza, come l’ottimizzazione delle prestazioni, l’automazione o la comodità, non lo è, mentre lo è l’IA il cui guasto metterebbe a rischio la salute e la sicurezza (articolo 6, paragrafi 1 bis e 1 ter). Un prodotto sottoposto a valutazione da parte di terzi solo per rischi diversi da quelli per la salute e la sicurezza, come l’uso dello spettro radio o interferenze elettromagnetiche senza effetti sulla salute e sulla sicurezza, non soddisfa tale condizione (articolo 6, paragrafo 1 quater); ciò riguarda, per esempio, le apparecchiature radio (punto 6). Secondo: l’allegato III, punto 2, riguarda i sistemi di IA destinati a essere utilizzati come componenti di sicurezza nella gestione e nel funzionamento di infrastrutture digitali critiche, del traffico stradale o della fornitura di acqua, gas, riscaldamento o elettricità; il capo III si applica a essi dal 2 dicembre 2027 (articolo 113, lettera c), punto i)). Secondo la sua formulazione, il punto 2 nomina la gestione e il funzionamento del traffico stradale, non i veicoli.
Deployer e fornitore
Una persona fisica o giuridica, un’autorità pubblica, un’agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità è un deployer (articolo 3, punto 4); per esempio, un operatore di trasporti, il proprietario di una flotta, il gestore di uno stabilimento o un’autorità stradale che usa il sistema di un fornitore. L’articolo 26 lo vincola se il sistema è ad alto rischio, per esempio ai sensi dell’allegato III, punto 2, oppure, come prodotto della sezione A, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1; anche gli altri punti dell’allegato III lo attivano, i prodotti della sezione B no (articolo 2, paragrafo 2). Un deployer diventa fornitore se appone il proprio nome o marchio su un sistema ad alto rischio già immesso sul mercato, ne apporta una modifica sostanziale che lo lascia ad alto rischio, o modifica la finalità prevista di un sistema non ad alto rischio in modo che lo diventi (articolo 25, paragrafo 1). Le persone fisiche che usano un sistema nel corso di un’attività puramente personale e non professionale non sono vincolate come deployer (articolo 2, paragrafo 10).
Incidenti gravi
Un incidente grave comprende un incidente o un malfunzionamento di un sistema di IA che causa, direttamente o indirettamente, il decesso di una persona o un danno grave alla sua salute, un’interruzione grave e irreversibile della gestione o del funzionamento di infrastrutture critiche, la violazione di obblighi previsti dal diritto dell’Unione a tutela dei diritti fondamentali, oppure un danno grave a beni o all’ambiente (articolo 3, punto 49). Il deployer che ha individuato un incidente grave ne informa immediatamente per primo il fornitore e poi l’importatore o il distributore e le autorità di vigilanza del mercato competenti (articolo 26, paragrafo 5). Il fornitore lo segnala alle autorità di vigilanza del mercato: entro 15 giorni da quando il fornitore o il deployer ne viene a conoscenza, entro 10 giorni in caso di decesso di una persona ed entro due giorni in caso di infrazione diffusa o di incidente di cui all’articolo 3, punto 49), lettera b) (articolo 73, paragrafi da 1 a 4). L’articolo 73 non figura tra le disposizioni che l’articolo 2, paragrafo 2 rende applicabili ai prodotti della sezione B.
Registrazione dei sistemi del punto 2 (articolo 49)
I sistemi di cui al punto 2 dell’allegato III non sono registrati nella banca dati dell’UE né dal fornitore né dai deployer che sono autorità pubbliche (articolo 49, paragrafi 1 e 3); sono registrati a livello nazionale (articolo 49, paragrafo 5). Il regolamento non dice come funzioni la registrazione nazionale; rivolgetevi all’autorità nazionale e a un consulente legale. Il regolamento non definisce «autorità pubblica»; non dice se un determinato gestore lo sia, e ciò conta per l’articolo 26, paragrafo 8, l’articolo 49, paragrafo 3 e l’articolo 111, paragrafo 2, secondo il quale i fornitori e i deployer di sistemi di IA ad alto rischio destinati a essere utilizzati da autorità pubbliche devono adottare le misure necessarie per conformarsi entro il 2 agosto 2030.
Valutazione d’impatto sui diritti fondamentali: il punto 2 è escluso (articolo 27)
Articolo 27, paragrafo 1: prima di mettere in uso un sistema di IA ad alto rischio di cui all’articolo 6, paragrafo 2, ad eccezione dei sistemi destinati a essere utilizzati nell’ambito di cui al punto 2 dell’allegato III, i deployer che sono organismi di diritto pubblico o enti privati che forniscono servizi pubblici devono valutare l’impatto sui diritti fondamentali che l’uso del sistema può produrre. Un gestore o un’autorità che usa un sistema del punto 2 non ha quindi alcun obbligo ai sensi dell’articolo 27 per quel sistema, che sia o meno un organismo di diritto pubblico o che fornisca o meno un servizio pubblico. L’articolo 27, paragrafo 1 può applicarsi allo stesso deployer per un sistema ad alto rischio di un altro ambito dell’allegato III e riguarda anche i deployer di sistemi dell’allegato III, punto 5, lettere b) e c). I sistemi dell’allegato I, sezione A, sono ad alto rischio ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, che l’articolo 27, paragrafo 1, non menziona.
Spiegazione delle decisioni (articolo 86) e informazione (articolo 26, paragrafo 11)
Ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 11, i deployer di sistemi di IA ad alto rischio dell’allegato III che prendono decisioni o assistono nel prendere decisioni relative a persone fisiche devono informare tali persone che sono soggette all’uso del sistema. Separatamente, la persona interessata oggetto di una decisione adottata dal deployer sulla base dell’output di un sistema di IA ad alto rischio dell’allegato III (escluso il punto 2), che produce effetti giuridici o incide in modo analogo significativamente su di essa in un modo che ritiene avere un impatto negativo sulla sua salute, sicurezza o sui suoi diritti fondamentali, ha il diritto di ottenere dal deployer spiegazioni chiare e significative sul ruolo del sistema di IA nella procedura decisionale e sui principali elementi della decisione adottata (articolo 86, paragrafo 1). Ciò si applica solo nella misura in cui tale diritto non sia previsto altrimenti dal diritto dell’Unione (articolo 86, paragrafo 3). Il paragrafo 1 non si applica quando eccezioni o restrizioni derivano dal diritto dell’Unione o nazionale nel rispetto del diritto dell’Unione (articolo 86, paragrafo 2). L’articolo 86, paragrafo 1, esclude i sistemi elencati al punto 2 dell’allegato III.
Date
I sistemi dell’allegato III, punto 2, devono rispettare il capo III dal 2 dicembre 2027, quelli della sezione A dal 2 agosto 2028 (articolo 113, lettera c)). Per i sistemi della sezione B non si applica alcuna data agli articoli da 9 a 15, 17 e 26, perché tali articoli non si applicano loro; secondo l’articolo 113, lettera c), punto ii), il capo III, sezioni da 1 a 3, di cui fa parte l’articolo 6, si applica ai sistemi dell’allegato I dal 2 agosto 2028, e gli articoli da 102 a 110 si applicano dal 27 luglio 2026 (articolo 113, lettera c), punto ii), e lettera d)). Un sistema immesso sul mercato o messo in servizio prima della data di applicazione del capo III è coperto solo se dopo subisce modifiche significative della progettazione; in ogni caso, i fornitori e i deployer di sistemi di IA ad alto rischio destinati a essere utilizzati da autorità pubbliche devono adottare le misure necessarie per conformarsi entro il 2 agosto 2030 (articolo 111, paragrafo 2).
Sanzioni
La violazione degli obblighi dei fornitori (articolo 16) e dei deployer (articolo 26) può essere punita con sanzioni amministrative pecuniarie fino a 15 milioni di EUR o, per un’impresa, fino al 3 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore (articolo 99, paragrafo 4). Per le PMI, comprese le start-up, ogni sanzione arriva al massimo all’importo più basso (articolo 99, paragrafo 6). Lo stesso massimale vale per le piccole imprese a media capitalizzazione (articolo 3, punto 14 ter, articolo 99, paragrafo 6 bis). Ogni Stato membro stabilisce le norme sulla misura in cui possono essere imposte sanzioni amministrative pecuniarie alle autorità e agli organismi pubblici istituiti in tale Stato membro (articolo 99, paragrafo 8). L’articolo 99 non figura tra le disposizioni che, secondo l’articolo 2, paragrafo 2, si applicano ai sistemi di IA ad alto rischio ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, in prodotti della sezione B.
Alfabetizzazione in materia di IA (articolo 4)
I fornitori e i deployer di sistemi di IA devono adottare misure volte a sostenere lo sviluppo dell’alfabetizzazione in materia di IA del loro personale e di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell’utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, esperienza, istruzione e formazione e il contesto di utilizzo (articolo 4, paragrafo 1). Ciò vale per i sistemi di IA in generale, non solo per quelli ad alto rischio. Il capo I, che contiene l’articolo 4, si applica dal 2 febbraio 2025 (articolo 113, lettera a)). Tale obbligo non impone di garantire un livello specifico di alfabetizzazione in materia di IA per alcuna persona. Competenza, formazione e autorità delle persone incaricate della sorveglianza umana sono richieste separatamente dall’articolo 26, paragrafo 2.
Limiti dell’ambito di applicazione del regolamento
Il regolamento si applica ai fornitori che immettono sul mercato o mettono in servizio sistemi di IA nell’Unione, o immettono sul mercato modelli di IA per finalità generali nell’Unione, indipendentemente da dove siano stabiliti (articolo 2, paragrafo 1, lettera a)), e ai fornitori e ai deployer stabiliti in un paese terzo quando l’output del sistema di IA è utilizzato nell’Unione (lettera c)). Non si applica ai settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione e non pregiudica le competenze degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale; non si applica nemmeno ai sistemi di IA utilizzati esclusivamente per scopi militari, di difesa o di sicurezza nazionale (articolo 2, paragrafo 3). Il regolamento non si applica ai sistemi o modelli di IA, compreso il loro output, specificamente sviluppati e messi in servizio al solo scopo di ricerca e sviluppo scientifici (articolo 2, paragrafo 6). Non si applica neppure alle attività di ricerca, prova e sviluppo precedenti all’immissione sul mercato o alla messa in servizio di un sistema o modello; le prove in condizioni reali non rientrano in tale esclusione (articolo 2, paragrafo 8). Non si applica ai sistemi di IA rilasciati con licenza libera e open source, a meno che siano immessi sul mercato o messi in servizio come sistemi di IA ad alto rischio o come sistemi di IA che rientrano nell’articolo 5 o 50 (articolo 2, paragrafo 12).
Che cosa il regolamento lascia aperto per i sistemi autonomi
Nessun numero su personale o formazione
L’articolo 26 non fissa alcun livello di personale, ore di formazione o qualifica per le persone che sorvegliano un sistema. Richiede la competenza, la formazione, l’autorità e il sostegno necessari (articolo 26, paragrafo 2). La Commissione elabora orientamenti sull’applicazione dei requisiti e degli obblighi degli articoli da 8 a 15 e degli articoli 25 e 26 (articolo 96, paragrafo 1, lettera a)).
Conservazione dei log
L’articolo 12, paragrafo 1, richiede che i sistemi di IA ad alto rischio consentano tecnicamente la registrazione automatica degli eventi (log) per tutta la durata di vita del sistema; è un obbligo di progettazione del fornitore. L’articolo 26, paragrafo 6, fissa almeno sei mesi per i log sotto il controllo del deployer e cede il passo ad altre norme del diritto dell’Unione o nazionale, in particolare sulla protezione dei dati personali. Il regolamento non indica alcun periodo di conservazione per i sistemi autonomi.
Scelta di progettazione: ruoli di sorveglianza
Una scelta di progettazione comune, non un requisito del regolamento: nominare le persone incaricate della sorveglianza per ruolo per ogni sito, flotta di veicoli o sala di controllo e registrarne la formazione.
Arrestare il sistema: un obbligo di progettazione del fornitore
L’articolo 14, paragrafo 4, lettera e), richiede che il sistema sia fornito in modo che le persone cui è affidata la sorveglianza umana possano, in modo appropriato e proporzionato, intervenire sul funzionamento del sistema o interromperlo mediante un pulsante di arresto o una procedura analoga che consenta al sistema di arrestarsi in condizioni di sicurezza. È un obbligo di progettazione del fornitore. L’articolo 26, paragrafo 2, richiede al deployer di affidare la sorveglianza a persone con competenza, formazione e autorità. Il regolamento non dice chi possa fermare un veicolo, un aeromobile o una macchina né quando, e non nomina alcun ruolo di operatore remoto.
Altre norme si applicano in parallelo
I paragrafi 1 e 2 dell’articolo 26 non pregiudicano gli altri obblighi dei deployer ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale (articolo 26, paragrafo 3). Se dopo un incidente sia dovuta anche una notifica ai sensi di un’altra norma lo decide tale norma, non il regolamento sull’IA.
Domande sull’articolo 26 nei sistemi autonomi
L’operatore di una flotta o di uno stabilimento che usa il sistema autonomo di un fornitore è un deployer?
Sì, se usa il sistema di IA sotto la propria autorità (articolo 3, punto 4). Ha gli obblighi dell’articolo 26 se il sistema è ad alto rischio, per esempio ai sensi dell’allegato III, punto 2 (dal 2 dicembre 2027) o dell’articolo 6, paragrafo 1, come prodotto della sezione A (dal 2 agosto 2028); anche gli altri punti dell’allegato III li attivano. Per un sistema ad alto rischio in un prodotto della sezione B, come un veicolo o una macchina, l’articolo 26 non si applica (articolo 2, paragrafo 2). Diventa fornitore nei casi dell’articolo 25, paragrafo 1.
Un operatore di trasporto pubblico o un comune deve effettuare una valutazione d’impatto sui diritti fondamentali?
Non per un sistema dell’allegato III, punto 2. L’articolo 27, paragrafo 1, esclude i sistemi di IA ad alto rischio destinati a essere utilizzati nell’ambito di cui al punto 2 dell’allegato III, anche per gli organismi di diritto pubblico e gli enti privati che forniscono servizi pubblici. Può applicarsi allo stesso soggetto per sistemi di altri ambiti dell’allegato III.
Che cosa deve fare un deployer dopo un incidente grave?
Il deployer che ha individuato un incidente grave deve informare immediatamente per primo il fornitore e poi l’importatore o il distributore e le autorità di vigilanza del mercato competenti (articolo 26, paragrafo 5). La segnalazione del fornitore alle autorità è dovuta entro 15 giorni da quando il fornitore o il deployer viene a conoscenza dell’incidente, entro 10 giorni in caso di decesso di una persona ed entro due giorni nei casi dell’articolo 73, paragrafo 3 (articolo 73, paragrafi da 2 a 4).
Gli obblighi dell’articolo 26 si applicano all’operatore di un veicolo a guida autonoma o di un drone?
No, se il sistema di IA è un sistema ad alto rischio in un prodotto dell’allegato I, sezione B, come un veicolo a motore o un aeromobile senza equipaggio ai sensi del regolamento (UE) 2018/1139: si applicano solo l’articolo 6, paragrafo 1, l’articolo 60 bis e gli articoli da 102 a 112 (articolo 2, paragrafo 2). Gli eventuali obblighi dell’operatore derivano dalla normativa settoriale, non dall’articolo 26.
Pagine correlate
Articolo 26: obblighi del deployer per l'IA ad alto rischio
L’articolo 26 per tutti i settori: chi è deployer, gli obblighi, l’articolo 27 e le sanzioni.
Regolamento IA sistemi autonomi: conformità
La panoramica sui sistemi autonomi: quali agganci del regolamento si applicano a veicoli, aeromobili, macchine e IA del traffico.
Articolo 17 per i sistemi autonomi: sistema di gestione della qualità
Sistemi autonomi e articolo 17: i 13 aspetti e chi è il fornitore.
Sistemi di IA ad alto rischio dell'allegato I: la via della sicurezza dei prodotti
Allegato I: quali sistemi di IA in prodotti regolamentati sono ad alto rischio, con le sezioni A e B.
Scanara prepara evidenze dai vostri repository
Scanara legge i vostri repository GitHub collegati ed esegue scansioni basate su regole per individuare pattern comuni di IA e machine learning. Può non rilevare il codice non standard. Separatamente genera bozze di documentazione a partire da modelli e dalle vostre risposte alle valutazioni, come evidenze per il vostro lavoro di conformità. La classificazione la decidete voi.