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Il Regolamento UE sull'IA si applica a lei?

Risponda a cinque domande per vedere quali parti del regolamento sull’IA possono applicarsi a un sistema di IA.

Cinque domande

Risultato breve senza e-mail

Basato sul Regolamento UE 2024/1689

Un’indicazione, non una classificazione

Il regolamento sull’IA (regolamento (UE) 2024/1689) fissa obblighi diversi. Riguardano le pratiche vietate, i sistemi di IA ad alto rischio, la trasparenza e i modelli di IA per finalità generali. Cinque domande mostrano quali di questi possono applicarsi a un sistema di IA. Il risultato è un’indicazione basata sulle Sue risposte, non una classificazione giuridica. Le regole per l’alto rischio si applicano dal 2 dicembre 2027 (sistemi dell’allegato III) e dal 2 agosto 2028 (prodotti dell’allegato I).

Basato sul regolamento (UE) 2024/1689. Solo a titolo orientativo, non costituisce consulenza legale.

Come funziona la valutazione del regolamento sull’IA

Il regolamento sull’IA (regolamento (UE) 2024/1689) ordina le pratiche e i sistemi di IA in gruppi con obblighi diversi: pratiche vietate (articolo 5), sistemi di IA ad alto rischio (articolo 6, allegati I e III), obblighi di trasparenza per determinati sistemi (articolo 50) e obblighi per i modelli di IA per finalità generali (articoli da 53 a 55). Il regolamento stesso usa i termini «vietato» e «ad alto rischio». «Rischio limitato» e «rischio minimo» sono etichette comuni, non termini del regolamento.

Lo strumento chiede cinque cose: dove il sistema è immesso sul mercato o il suo output è usato (articolo 2), il Suo ruolo, che cosa fa il sistema, come il suo output è usato per le decisioni sulle persone e lo stato della Sua documentazione. Le verifica in un ordine fisso: ambito, divieti, ruolo GPAI, usi ad alto rischio, obblighi di trasparenza. Il risultato è un’indicazione basata sulle Sue risposte. La decisione sulla classificazione resta a Lei.

I gruppi di obblighi del regolamento sull’IA

Vietate (articolo 5)

Dieci pratiche sono vietate, ad esempio il punteggio sociale, le tecniche manipolative, lo scraping non mirato di immagini facciali e il riconoscimento delle emozioni sul lavoro o nell’istruzione, con eccezioni ristrette. Otto divieti si applicano dal 2 febbraio 2025; altri due dal 2 dicembre 2026. Le sanzioni arrivano a 35 milioni di EUR o, per un’impresa, al 7 % del fatturato mondiale annuo, se superiore (articolo 99(3)).

Alto rischio (articolo 6)

Sistemi che sono componenti di sicurezza di prodotti disciplinati dalla normativa dell’allegato I (articolo 6(1)), o che rientrano in uno degli otto settori dell’allegato III (articolo 6(2)), salvo che si applichi l’eccezione dell’articolo 6(3). I requisiti degli articoli da 9 a 15 si applicano dal 2 dicembre 2027 (allegato III) e dal 2 agosto 2028 (allegato I). I prodotti dell’allegato I, sezione B, sono coperti solo nei limiti dell’articolo 2(2).

Obblighi di trasparenza (articolo 50)

I fornitori e i deployer di determinati sistemi devono informare le persone o contrassegnare i contenuti: sistemi che interagiscono con le persone, sistemi generativi, riconoscimento delle emozioni, categorizzazione biometrica e deepfake. L’articolo 50 si applica dal 2 agosto 2026.

Nessuna categoria elencata

I sistemi fuori dai gruppi sopra indicati non hanno obblighi specifici ai sensi del regolamento oltre all’alfabetizzazione in materia di IA (articolo 4). Sono possibili codici di condotta volontari (articolo 95).

Domande Frequenti

Come faccio a sapere se il Regolamento UE sull'IA si applica alla mia azienda?

Si applica ai fornitori che immettono sul mercato dell’UE sistemi di IA o modelli di IA per finalità generali, ai deployer situati nell’UE e ai fornitori e deployer fuori dall’UE se l’output del sistema è usato nell’UE (articolo 2(1)). Non si applica ai sistemi di IA usati esclusivamente per scopi militari, di difesa o di sicurezza nazionale (articolo 2(3)). La valutazione in cinque domande qui sopra dà un’indicazione.

Cos'è un sistema di IA ad alto rischio ai sensi del Regolamento UE sull'IA?

Un sistema è ad alto rischio se è un componente di sicurezza di un prodotto disciplinato dalla normativa dell’allegato I e tale prodotto richiede una valutazione della conformità di terzi (articolo 6(1)). È ad alto rischio anche se rientra in uno degli otto settori dell’allegato III (articolo 6(2)): biometria, infrastrutture critiche, istruzione, occupazione, servizi essenziali, attività di contrasto, migrazione e asilo, giustizia e processi democratici. Un sistema dell’allegato III non è ad alto rischio se soddisfa le condizioni dell’articolo 6(3), ma la profilazione di persone fisiche è sempre considerata ad alto rischio. Le regole per l’alto rischio si applicano dal 2 dicembre 2027 (allegato III) e dal 2 agosto 2028 (allegato I).

Il mio sistema di IA è ad alto rischio ai sensi del Regolamento UE sull'IA?

Dipende dalla finalità prevista del sistema, non dal solo settore. Confronti la finalità con i casi d’uso elencati nell’allegato III e con l’articolo 6(1). La valutazione qui sopra dà un’indicazione; la decisione sulla classificazione resta a Lei, con un consulente legale quando la posta in gioco lo richiede.

Quali gruppi di obblighi usa il regolamento sull’IA?

Il regolamento disciplina le pratiche vietate (articolo 5), i sistemi di IA ad alto rischio (articolo 6), gli obblighi di trasparenza per determinati sistemi (articolo 50) e i modelli di IA per finalità generali (articoli da 51 a 55). I sistemi fuori da questi gruppi non hanno obblighi specifici oltre all’alfabetizzazione in materia di IA (articolo 4). «Rischio limitato» e «rischio minimo» sono etichette comuni, non termini del regolamento.

Devo conformarmi al Regolamento UE sull'IA se non sono nell'UE?

Sì, se immette sul mercato dell’UE sistemi di IA o modelli di IA per finalità generali, o se l’output del Suo sistema è usato nell’UE (articolo 2(1), lettere a) e c)). I fornitori fuori dall’UE di sistemi ad alto rischio devono inoltre nominare un rappresentante autorizzato nell’Unione (articolo 22).