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Articolo 53 nel fintech: obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali

Come l’articolo 53 (obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali) riguarda il fintech: chi è vincolato, che cosa si documenta, l’eccezione per i modelli open source, date e sanzioni dell’articolo 101.

I fornitori di modelli di IA per finalità generali hanno quattro obblighi (articolo 53, paragrafo 1). Tengono la documentazione tecnica, informano i fornitori a valle, pubblicano una sintesi dei dati di addestramento e hanno una politica sul diritto d’autore.

L’articolo 53 non contiene alcuna regola specifica per il fintech. Le banche, le imprese di assicurazione e i fornitori di sistemi di IA che si limitano a usare o integrare un modello non sono vincolati. Gli obblighi si applicano dal 2 agosto 2025; i modelli già immessi sul mercato hanno tempo fino al 2 agosto 2027 (articolo 111, paragrafo 3). Dal 2 agosto 2026 la Commissione può sanzionare i fornitori. Il massimo è il 3 % del fatturato mondiale annuo o 15 milioni di EUR, se superiore (articolo 101). Prossimo passo: individuate chi fornisce ogni modello che usate.

L’articolo 53, paragrafo 1, fissa quattro obblighi per i fornitori di modelli

Questi obblighi si applicano a ogni modello di IA per finalità generali, qualunque sia il settore d’uso.

  • art. 53(1)(a)
    Documentazione tecnica

    Redigere e mantenere aggiornata la documentazione tecnica del modello, compresi il processo di addestramento e di prova e i risultati della valutazione, con almeno le informazioni dell’allegato XI, da fornire su richiesta all’Ufficio per l’IA e alle autorità nazionali competenti.

  • art. 53(1)(b)
    Informazioni per i fornitori a valle

    Redigere, mantenere aggiornate e mettere a disposizione informazioni e documentazione per i fornitori di sistemi di IA che intendono integrare il modello, con almeno gli elementi dell’allegato XII. Devono consentire loro di comprendere bene le capacità e i limiti del modello e di rispettare i propri obblighi.

  • art. 53(1)(c)
    Politica sul diritto d’autore

    Mettere in atto una politica per rispettare il diritto dell’Unione in materia di diritto d’autore, in particolare per individuare e rispettare una riserva di diritti espressa a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/790.

  • art. 53(1)(d)
    Sintesi dei contenuti di addestramento

    Redigere e rendere pubblica una sintesi sufficientemente dettagliata dei contenuti utilizzati per l’addestramento, secondo un modello fornito dall’Ufficio per l’IA.

  • art. 53(2)
    Eccezione per i modelli open source

    Gli obblighi delle lettere a) e b) non si applicano ai modelli rilasciati con una licenza libera e open source che consenta l’accesso, l’uso, la modifica e la distribuzione, e i cui parametri, informazioni sull’architettura e sull’uso siano resi pubblici. L’eccezione non si applica ai modelli con rischio sistemico (articolo 53, paragrafo 2).

  • art. 53(3)
    Cooperazione

    I fornitori cooperano, se necessario, con la Commissione e le autorità nazionali competenti.

  • art. 53(4)
    Codici di buone pratiche

    I fornitori possono basarsi su codici di buone pratiche ai sensi dell’articolo 56 per dimostrare la conformità fino alla pubblicazione di una norma armonizzata. Chi non segue né l’uno né l’altra deve dimostrare mezzi alternativi adeguati di conformità, valutati dalla Commissione.

Chi nel fintech è vincolato dall’articolo 53

L’articolo 53 vincola il fornitore del modello, qualunque sia il settore.

  • «Fintech» non è una categoria del regolamento

    Che un modello sia un modello di IA per finalità generali dipende dalla definizione dell’articolo 3, punto 63: generalità significativa, capacità di eseguire con competenza un’ampia gamma di compiti distinti e possibilità di essere integrato in una varietà di sistemi a valle. Non dipende dal settore. Il regolamento non ha una categoria «fintech» né un elenco di modelli del settore finanziario.

  • Fornitore, fornitore del sistema e deployer

    L’impresa che sviluppa il modello e lo immette sul mercato è il fornitore e ha gli obblighi dell’articolo 53. Una banca o un’impresa di assicurazione che usa uno strumento basato sul modello è un deployer di un sistema di IA e non ha obblighi ai sensi dell’articolo 53. Un’impresa che integra il modello in un sistema di IA ad alto rischio è il fornitore di tale sistema, con gli obblighi dell’articolo 16, e riceve le informazioni dell’allegato XII.

  • Accordo scritto con i fornitori di componenti

    Il fornitore di un sistema di IA ad alto rischio e il terzo che fornisce un modello di IA, strumenti, servizi, componenti o processi usati al suo interno precisano con accordo scritto le informazioni, le capacità, l’accesso tecnico e l’altra assistenza necessari per la piena conformità (articolo 25, paragrafo 4). L’obbligo non si applica ai terzi che rendono accessibili al pubblico, con licenza libera e open source, strumenti, servizi, processi o componenti diversi dai modelli di IA per finalità generali.

  • Esclusioni per la ricerca

    Il regolamento non si applica ai sistemi o modelli di IA, ivi compresi i loro output, specificamente sviluppati e messi in servizio al solo scopo di ricerca e sviluppo scientifici (articolo 2, paragrafo 6). Non si applica neppure alle attività di ricerca, prova e sviluppo precedenti all’immissione sul mercato o alla messa in servizio di un sistema o modello; le prove in condizioni reali non rientrano in tale esclusione (articolo 2, paragrafo 8).

  • Date

    Gli obblighi dell’articolo 53 si applicano dal 2 agosto 2025 (articolo 113, paragrafo 3, lettera b)). Un modello immesso sul mercato prima di tale data deve conformarsi entro il 2 agosto 2027 (articolo 111, paragrafo 3). L’articolo 101 è escluso dalla lettera b), quindi vale la data generale di applicazione, il 2 agosto 2026.

  • Sanzioni

    La Commissione può infliggere a un fornitore di un modello di IA per finalità generali sanzioni fino al 3 % del suo fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente o a 15 milioni di EUR, se superiore, quando accerta che il fornitore ha violato, intenzionalmente o per negligenza, le disposizioni pertinenti del regolamento, o per un altro motivo elencato nell’articolo 101, paragrafo 1.

  • Limiti dell’ambito di applicazione del regolamento

    Il regolamento si applica ai fornitori che immettono sul mercato o mettono in servizio sistemi di IA nell’Unione, o immettono sul mercato modelli di IA per finalità generali nell’Unione, indipendentemente da dove siano stabiliti (articolo 2, paragrafo 1, lettera a)), e ai fornitori e ai deployer stabiliti in un paese terzo quando l’output del sistema di IA è utilizzato nell’Unione (lettera c)). Non si applica ai settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione e non pregiudica le competenze degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale; non si applica nemmeno ai sistemi di IA utilizzati esclusivamente per scopi militari, di difesa o di sicurezza nazionale (articolo 2, paragrafo 3).

Che cosa il regolamento lascia aperto per il fintech

  • Nessun obbligo specifico per il fintech

    L’articolo 53 non contiene alcun obbligo specifico per il fintech e non indica contenuti finanziari per la documentazione. Gli allegati XI e XII elencano il contenuto minimo per ogni modello.

  • Il rischio sistemico è negli articoli 51, 52 e 55

    La classificazione dei modelli con rischio sistemico figura negli articoli 51 e 52; i loro obblighi aggiuntivi figurano nell’articolo 55, non nell’articolo 53.

  • Adattare un modello

    Gli articoli del regolamento non dicono quando l’adattamento di un modello, per esempio con un affinamento su dati finanziari, rende chi lo adatta fornitore di un nuovo modello; rivolgetevi a un giurista.

Domande sull’articolo 53 nel fintech

Una banca che usa un modello linguistico di grandi dimensioni deve rispettare l’articolo 53?

No. L’articolo 53 vincola i fornitori di modelli di IA per finalità generali. Una banca che usa un sistema basato su un modello è un deployer di tale sistema (articolo 3, punto 4).

Che cosa deve ricevere dal fornitore del modello un’impresa che costruisce un sistema di credit scoring su quel modello?

Informazioni e documentazione che gli consentano di comprendere bene le capacità e i limiti del modello e di rispettare i propri obblighi, con almeno gli elementi dell’allegato XII (articolo 53, paragrafo 1, lettera b)). L’articolo 25, paragrafo 4, aggiunge un accordo scritto per un sistema ad alto rischio.

I modelli open source devono rispettare l’articolo 53?

In parte. I fornitori di modelli rilasciati con licenza libera e open source con parametri pubblici sono esentati dagli obblighi delle lettere a) e b), ma non dalla politica sul diritto d’autore e dalla sintesi dei contenuti di addestramento, né se il modello ha un rischio sistemico (articolo 53, paragrafo 2).

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