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Articolo 10: governance dei dati per l'IA HR

Come si applica l’articolo 10 del regolamento sull’IA alla tecnologia HR: governance dei dati, esame delle distorsioni, articolo 4 bis, ruoli di fornitore e datore di lavoro, date e sanzioni.

I fornitori di IA ad alto rischio per la tecnologia HR devono usare set di dati di qualità per addestramento, convalida e prova (articolo 10).

«Tecnologia HR» non è una categoria del regolamento. I sistemi dell’allegato III, punto 4 (occupazione e gestione dei lavoratori), ad esempio i filtri per le candidature, sono ad alto rischio (articolo 6(2)). Esiste un’eccezione (articolo 6(3)). Le norme si applicano dal 2 dicembre 2027 (articolo 113, lettera c), punto i)). Le sanzioni arrivano a 15 milioni di EUR o, per un’impresa, al 3 % del fatturato mondiale annuo, se superiore (articolo 99(4)). Prossimo passo: registri l’origine di ciascun set di dati e i controlli sulle distorsioni.

L’articolo 10 non contiene alcuna norma specifica per la tecnologia HR: le stesse norme sui dati si applicano a ogni sistema ad alto rischio

Il regolamento non fissa una dimensione minima dei dati, né una quota, né un elenco di gruppi protetti. Fissa criteri di qualità e pratiche di governance.

  • Pratiche di governance dei dati

    Le pratiche devono essere adeguate alla finalità prevista. Riguardano le scelte di progettazione, la raccolta dei dati e la loro origine e, per i dati personali, la finalità originaria della raccolta. Riguardano la preparazione dei dati, come annotazione, etichettatura, pulizia, aggiornamento, arricchimento e aggregazione. Riguardano anche le ipotesi su ciò che i dati misurano e rappresentano e la valutazione della disponibilità, della quantità e dell’idoneità dei set di dati (articolo 10(2), lettere da a) a e)).

  • Esame delle distorsioni e misure

    Le pratiche riguardano anche l’esame delle distorsioni che possono incidere sulla salute e sulla sicurezza, avere un impatto negativo sui diritti fondamentali o causare discriminazioni vietate. Comprendono misure per rilevare, prevenire e attenuare tali distorsioni e l’individuazione delle lacune nei dati che impediscono il rispetto del regolamento (articolo 10(2), lettere da f) a h)).

  • Qualità dei set di dati

    I set di dati devono essere pertinenti, sufficientemente rappresentativi e, nella misura del possibile, esenti da errori e completi alla luce della finalità prevista. Devono avere le proprietà statistiche appropriate, anche, ove applicabile, per quanto riguarda le persone o i gruppi di persone nei confronti dei quali il sistema è destinato a essere usato (articolo 10(3)).

  • Il contesto d’uso

    I set di dati devono tenere conto, nella misura richiesta dalla finalità prevista, delle caratteristiche peculiari del contesto geografico, situazionale, comportamentale o funzionale d’uso (articolo 10(4)).

  • Sistemi senza addestramento di modelli

    Per i sistemi di IA ad alto rischio che non addestrano modelli di IA, l’articolo 10(2)–(4) e l’articolo 4 bis(1) si applicano solo ai set di dati di prova (articolo 10(6)).

La tecnologia HR può essere ad alto rischio in base all’allegato III, punto 4

La tecnologia HR non è una categoria del regolamento. Conta l’uso elencato nell’allegato III, punto 4 («Occupazione, gestione dei lavoratori e accesso al lavoro autonomo»).

  • Punto 4, lettera a): assunzione e selezione

    Sistemi di IA destinati a essere utilizzati per l’assunzione o la selezione di persone fisiche, in particolare per pubblicare annunci di lavoro mirati, analizzare o filtrare le candidature e valutare i candidati.

  • Punto 4, lettera b): rapporti di lavoro

    Sistemi di IA destinati a essere utilizzati per adottare decisioni riguardanti le condizioni dei rapporti di lavoro, la promozione o cessazione dei rapporti contrattuali di lavoro, per assegnare compiti sulla base del comportamento individuale o dei tratti e delle caratteristiche personali o per monitorare e valutare le prestazioni e il comportamento delle persone nell’ambito di tali rapporti di lavoro.

  • Esiste un’eccezione, e non copre mai la profilazione

    Un sistema dell’allegato III non è ad alto rischio se non presenta un rischio significativo di danno per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone fisiche, anche nel senso di non influenzare materialmente il risultato del processo decisionale. La deroga si applica solo se è soddisfatta una qualsiasi delle quattro condizioni dell’articolo 6(3), lettere da a) a d). Un sistema che esegue profilazione di persone fisiche è sempre ad alto rischio. Un fornitore che ritiene il proprio sistema non ad alto rischio deve documentare la valutazione prima dell’immissione sul mercato o della messa in servizio (articolo 6(4)). La Commissione doveva fornire orientamenti con esempi pratici entro il 2 febbraio 2026 (articolo 6(5)).

  • Lo sviluppatore del software è il fornitore, il datore di lavoro che lo utilizza è un deployer

    Il fornitore è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, l’agenzia o altro organismo che sviluppa un sistema di IA, o lo fa sviluppare, e lo immette sul mercato o lo mette in servizio con il proprio nome o marchio (articolo 3, punto 3). I fornitori di sistemi ad alto rischio devono garantire che i loro sistemi siano conformi ai requisiti della sezione 2 (articoli da 8 a 15) (articolo 16, lettera a)). Il deployer è una persona fisica o giuridica, un’autorità pubblica, un’agenzia o altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, salvo che il sistema sia utilizzato nel corso di un’attività personale non professionale (articolo 3, punto 4). Un datore di lavoro che utilizza un sistema HR è un deployer con gli obblighi dell’articolo 26. Un deployer diventa fornitore se appone il proprio nome o marchio su un sistema ad alto rischio già immesso sul mercato, vi apporta una modifica sostanziale o modifica la finalità prevista di un sistema in modo che diventi ad alto rischio (articolo 25(1)).

  • Date, sistemi precedenti ed esclusioni dall’ambito di applicazione

    I requisiti per i sistemi dell’allegato III si applicano dal 2 dicembre 2027 (articolo 113, lettera c), punto i)). Un sistema di IA ad alto rischio immesso sul mercato o messo in servizio prima di tale data è coperto solo se, a partire da essa, la sua progettazione subisce modifiche significative. In ogni caso, i fornitori e i deployer di sistemi di IA ad alto rischio destinati a essere utilizzati da autorità pubbliche devono adottare le misure necessarie per conformarsi entro il 2 agosto 2030 (articolo 111(2)). Il regolamento non si applica ai settori che esulano dall’ambito di applicazione del diritto dell’Unione (articolo 2(3)), né ai sistemi o modelli di IA, compreso il loro output, sviluppati e messi in servizio specificamente e al solo scopo di ricerca e sviluppo scientifici (articolo 2(6)), né alle attività di ricerca, prova o sviluppo precedenti all’immissione sul mercato o alla messa in servizio di un sistema; le prove in condizioni reali non sono escluse (articolo 2(8)). Non si applica agli obblighi dei deployer che sono persone fisiche e utilizzano sistemi di IA nel corso di un’attività non professionale puramente personale (articolo 2(10)). I sistemi di IA rilasciati con licenze libere e open source sono esclusi, a meno che siano immessi sul mercato o messi in servizio come sistemi ad alto rischio o come sistemi di cui all’articolo 5 o 50 (articolo 2(12)).

  • L’articolo 4 bis consente categorie particolari di dati per rilevare distorsioni, a condizioni

    I fornitori di sistemi ad alto rischio possono eccezionalmente trattare categorie particolari di dati personali nella misura strettamente necessaria per rilevare e correggere le distorsioni ai sensi dell’articolo 10(2), lettere f) e g), se sono soddisfatte tutte le condizioni dell’articolo 4 bis(1), ad esempio che altri dati, anche sintetici o anonimizzati, non permettano di raggiungere l’obiettivo. I deployer di sistemi ad alto rischio possono farlo ai sensi dell’articolo 4 bis(2), alle stesse condizioni e garanzie. L’articolo 4 bis(2) non crea alcun obbligo di effettuare tale rilevazione e correzione delle distorsioni. Il GDPR continua ad applicarsi in parallelo (articolo 2(7)).

  • Datori di lavoro: i dati di input sotto il loro controllo

    Nella misura in cui il deployer esercita il controllo sui dati di input, garantisce che tali dati siano pertinenti e sufficientemente rappresentativi alla luce della finalità prevista del sistema di IA ad alto rischio (articolo 26(4)).

Ciò che il regolamento lascia aperto

  • Nessuna quota, nessun elenco di caratteristiche protette, nessuna metrica di equità

    Il regolamento non fissa alcuna quota né regola di parità demografica e l’articolo 10 non elenca caratteristiche protette; rinvia alla discriminazione vietata dal diritto dell’Unione (articolo 10(2), lettera f)). Altre disposizioni nominano tratti sensibili per le proprie finalità (articolo 5(1), lettera g), allegato III, punto 1, lettera b)). Il fornitore decide come esaminare e misurare le distorsioni per la propria finalità prevista.

  • Esiste una presunzione per l’articolo 10(4)

    I sistemi di IA ad alto rischio addestrati e sottoposti a prova con dati che riflettono il contesto geografico, comportamentale, contestuale o funzionale specifico in cui sono destinati a essere usati si presumono conformi ai requisiti pertinenti dell’articolo 10(4) (articolo 42(1)).

  • Il regolamento non nomina alcuna norma; esistono norme armonizzate e orientamenti

    Il regolamento stesso non nomina alcuna norma per la qualità dei dati. Chiede di tenere conto dello stato dell’arte generalmente riconosciuto (articolo 8(1)). I sistemi di IA ad alto rischio conformi a norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale si presumono conformi ai requisiti della sezione 2 che tali norme contemplano (articolo 40(1)). La Commissione elabora orientamenti sull’applicazione dei requisiti degli articoli da 8 a 15 (articolo 96(1), lettera a)). Qualsiasi altra norma usata da un fornitore è una scelta di progettazione volontaria.

Esempio: governance dei dati per uno strumento di selezione dei CV

Sono esempi, non requisiti.

  • Esempio: rappresentatività (articolo 10(3))

    Il fornitore di uno strumento di selezione dei CV verifica se i suoi dati di addestramento, convalida e prova contengono i gruppi di candidati cui lo strumento è destinato e registra ogni lacuna (articolo 10(2), lettera h)).

  • Esempio: cicli di feedback (articolo 10(2), lettera f))

    Uno strumento di classificazione addestrato su decisioni di assunzione passate può ripetere schemi passati. Il fornitore lo esamina, in particolare quando gli output dello strumento influenzano i dati da cui poi apprende.

Domande frequenti: quote, categorie particolari di dati, date e sanzioni

L’articolo 10 richiede un set di dati bilanciato o basato su quote?

No. Il regolamento non fissa alcuna quota. I set di dati devono essere pertinenti, sufficientemente rappresentativi e, nella misura del possibile, esenti da errori e completi alla luce della finalità prevista, con le proprietà statistiche appropriate, anche, ove applicabile, per le persone o i gruppi di persone cui il sistema è destinato (articolo 10(3)). Devono tenere conto, nella misura richiesta dalla finalità prevista, delle caratteristiche proprie del contesto d’uso (articolo 10(4)).

Posso usare categorie particolari di dati personali per verificare le distorsioni?

L’articolo 4 bis(1) consente ai fornitori di sistemi ad alto rischio di trattare eccezionalmente categorie particolari di dati personali, in aggiunta al GDPR, nella misura strettamente necessaria per rilevare e correggere le distorsioni e solo se sono soddisfatte tutte le sue condizioni da a) a f). Tra queste: altri dati, anche sintetici o anonimizzati, non permettono di raggiungere l’obiettivo, i dati non sono trasmessi ad altre parti e sono cancellati una volta corretta la distorsione o scaduto il periodo di conservazione. I deployer di sistemi ad alto rischio possono farlo ai sensi dell’articolo 4 bis(2). L’articolo 4 bis(2) non crea alcun obbligo di effettuare tale rilevazione e correzione delle distorsioni.

Da quando si applicano le norme dell’articolo 10 alla tecnologia HR?

I requisiti per i sistemi dell’allegato III si applicano dal 2 dicembre 2027 (articolo 113, lettera c), punto i)). Un sistema di IA ad alto rischio immesso sul mercato o messo in servizio prima di tale data è coperto solo se, a partire da essa, la sua progettazione subisce modifiche significative. In ogni caso, i fornitori e i deployer di sistemi di IA ad alto rischio destinati a essere utilizzati da autorità pubbliche devono adottare le misure necessarie per conformarsi entro il 2 agosto 2030 (articolo 111(2)).

A quanto ammontano le sanzioni, e sono più basse per le piccole imprese?

L’articolo 16 stabilisce gli obblighi dei fornitori, che comprendono il rispetto dei requisiti degli articoli da 9 a 15. Le violazioni comportano sanzioni fino a 15 milioni di EUR o, per un’impresa, al 3 % del fatturato mondiale annuo, se superiore (articolo 99(4)). Per le PMI, comprese le start-up, e per le piccole imprese a media capitalizzazione (articolo 3, punto 14 ter), ogni sanzione arriva al massimo al minore dei due importi (articolo 99(6) e (6 bis)). La percentuale del fatturato si applica se l’autore della violazione è un’impresa (articolo 99(4)). Ogni Stato membro stabilisce in quale misura possono essere inflitte sanzioni amministrative pecuniarie alle autorità pubbliche e agli organismi stabiliti in tale Stato membro (articolo 99(8)).

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